TESTO DELL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGGE N. 70 DEL 13 MAGGIO 2011 IN VIGORE DAL 14 MAGGIO 2001
Commento a cura di Sonia Lazzini
Art. 4. Costruzione delle opere pubbliche
1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:
a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in costruendo”;
b) limite alla possibilità di iscrivere “riserve”;
c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;
d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;
e) contenimento della spesa per compensazione,in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
h) disincentivo per le liti “temerarie”;
i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori pubblici;
m) controlli essenzialmente “ex post” sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);
q) innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
r) innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.
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ENTRATA IN VIGORE
ART. 12. ENTRATA IN VIGORE
1. IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco annuale per l’anno 2012.
5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l’anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente.
7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), si applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell’articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), u) e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell’articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
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ELENCAZIONE COMMENTATA DELLE PRINCIPALI NOVITA’
CAMBIA IL NOVERO DELLE PERSONE CHE DEVONO ESSERE ESENTI DA PROCEDIMENTI PER L’APPLICAZIONE DI UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1423 O DI UNA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575
INVARIATE LE DICHIARAZIONE PER LE IMPRESA INDIVIDUALE E PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE MENTRE PER SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO TUTTI I SOCI DOVRANNO PRESENTARE LE ADEGUATE DICHIARAZIONI E, PER TUTTE LE ALTRE SOCIETÀ (DI CAPITALI QUINDI) SEMPRE GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O IL DIRETTORE TECNICO MENTRE VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO PER IL SOCIO UNICO, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI
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CAMBIA IL NOVERO DELLE PERSONE CHE NEI CUI CONFRONTI NON È STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, O EMESSO DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE, OPPURE SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 444 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE…
ATTENZIONE RADICALE MODIFICA DEL PUNTO C DELL’ARTICOLO 38 DEL CODICE DEI CONTRATTI : L’ESCLUSIONE E IL DIVIETO IN OGNI CASO NON OPERANO QUANDO IL REATO È STATO DEPENALIZZATO OVVERO QUANDO È INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE OVVERO QUANDO IL REATO È STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA
Cambia il novero delle persone che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
Finita la discrezionalità della Stazione Appaltante nel richiedere ulteriori dichiarazioni: le eventuali clausole dei bandi saranno considerate nulle! (nuovo comma 1 bis dell’articolo 46)
Invariate le dichiarazione per le impresa individuale e per le società in accomandita semplice
Mentre
Per società in nome collettivo tutti i soci dovranno presentare le adeguate dichiarazioni
E, per tutte le altre Società (di capitali quindi) O CONSORZIO
Sempre gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico mentre viene introdotto l’obbligo per il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
DI MAGGIOR RILIEVO IL FATTO CHE LE DICHIARAZIONI DEVONO RIGUARDARE LE PERSONE CESSATE NON PIU’ NEL TRIENNO MA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
MA NON SOLO
L’IMPRESA DOVRA’ DIMOSTARE NON PIU’_SOLO_LA COMPLETA DISSOCIAZIONE MA
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
TUTTAVIA
ED E’ QUESTA UN’ALTRA GROSSA NOVITA’
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
ATTENZIONE QUESTA NORMA VA NECESSARIAMENTE LETTA ASSIEME AL MODIFICATO COMMA 2 DELL’ARTICOLO 38 DEL CODICE
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
Ma anche con
IL CONTENUTO DEL NEO NATO COMMA 1 BIS DELL’ARTICOLO 46 A NORMA DEL QUALE
<< i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunnque nulle.>>
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VIOLAZIONE INTESTAZIONE FIDUCIARIA
L’ESCLUSIONE PER LA VIOLAZIONE DELL’INTESTAZIONE FIDUCIARIA HA DURATA DI UN ANNO DECORRENTE DALL’ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELLA VIOLAZIONE E VA COMUNQUE DISPOSTA SE LA VIOLAZIONE NON È STATA RIMOSSA
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VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E ALTRI OBBLIGHI CONTRATTUALI
SICUREZZA E ALTRI OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO: LE GRAVI INFRAZIONI DIVENTANO VIOLAZIONI GRAVI, IL DEBITAMENTE ACCERTATE DIVENTA DEFINITIVAMENTE ACCERTATE_SCOMPARE IL RUOLO DELL’OSSERVATORIO LA NORMA VA PERO’ LETTA ASSIEME ALLA MODIFICA DEL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 38
Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
DIVENTANO GRAVI_PARI O SUPERIORI AI 10.000 EURO_ LE VIOLAZIONI , DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O QUELLA DELLO STATO IN CUI SONO STABILITI
LA NORMA VA PERO’ LETTA ASSIEME ALLA MODIFICA DEL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 38
Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
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Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
IMMUTATA LA CAUSA DI ESCLUSIONE RELATIVAMENTE AI SOGGETTI CHE HANNO COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, SECONDO LA LEGISLAZIONE ITALIANA O DELLO STATO IN CUI SONO STABILITI_NE FANNO PARTE ANCHE LE VIOLAZIONI OSTATIVE AL RILASCIO DEL DURC. TUTTAVIA LA NORMA VA LETTA ASSIEME AL NOVELLATO COMMA 2 DELL’ARTICOLO 38
Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ricordiamo quanto ci insegna l’articolo 6 del regolamento di attuazione
1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
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Soggetti in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
DIVERSA L’ESCLUSIONE RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68_ NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
IN PRECEDENZA ERANO ESCLUSI I SOGGETTI CHE << NON PRESENTINO LA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68>> ORA QUELLI CHE << CHE NON SONO IN REGOLA CON LE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68>>
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Falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
ESCLUSIONE PER I SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI, AI SENSI DEL COMMA 1-TER, RISULTA L’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 10, PER AVER PRESENTATO FALSA DICHIARAZIONE O FALSA DOCUMENTAZIONE IN MERITO A REQUISITI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA E PER L’AFFIDAMENTO DEI SUBAPPALTI_E ANCHE AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE SOA
GROSSE NOVITA’:
LA NORMA PRECEDENTE SI RIFERIVA SOLO ALLE FALSE DICHIARAZIONI ORA VENGONO INCLUSE ANCHE LE FALSE DOCUMENTAZIONI
VALENZA ALL’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DOLO O DELLA COLPA GRAVE PER LE FALSE DICHIARAZIONI_LE SEGNALAZIONE VENGONO FATTE SIA DALLE STAZIONI APPALTANTI CHE DALLE SOA
DEVE ESSERCI L’ISCRIZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO DI CUI ALL’ARTICOLO 7, COMMA 10_CHE RIMANDA ALL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO LA NORMA VA LETTA
ASSIEME AL COMMA 1 TER DELL’ARTICOLO 38
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall’art. 4, comma 2, lettera b), decreto-legge n. 70 del 2011)
E ASSIEME ALL’ARTICOLO 40 COMMA 9-QUATER
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’ esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
NB. IN PRECEDENZA LA NORMA PREVEDEVA L’ESCLUSIONE INC ASO DI << sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico>> ORA IN CASO DI <<nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA>>
SCOMPARE QUINDI LA CAUSA DI ESCLUSIONE PER SOSPENSIONE O DECADENZA DELLA SOA!
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Il decreto legge 70_2011, pur non modificando il punto m quater dell’articolo 38 del codice dei contratti attraverso il secondo comma dello stesso articolo, crea un’anomalia in caso di contratto di avvalimento negli appalti di lavori
RILEGGENDO IN NOVELLATO ARTICOLO 38 COMMA 2, RELATIVAMENTE ALLA IMMODIFICATA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO M-QUATER) DELLO STESSO ARTICOLO, VIENE SPONTANEO OSSERVARE QUANTO SEGUE:
NUOVO PUNTO A): IL CONCORRENTE DOVRÀ ALLEGARE
A) LA DICHIARAZIONE DI NON TROVARSI IN ALCUNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE CON ALCUN SOGGETTO, E DI AVER FORMULATO L’OFFERTA AUTONOMAMENTE
LA GROSSA DIFFERENZA CON IL PRECEDENTE REGIME, SALTA SUBITO AGLI OCCHI_ ERA PREVISTO INFATTI CHE
A) LA DICHIARAZIONE DI NON ESSERE IN UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL’ARTICOLO 2359 DEL CODICE CIVILE CON NESSUN PARTECIPANTE ALLA MEDESIMA PROCEDURA
QUINDI, IL CONCORRENTE IN CASO DI SITUAZIONI RIFERIBILI ALL’ARTICOLO 2359 DEVE DICHIARARLO ANCHE SE LE IMPRESE INTERESSATE SONO COMPLETAMENTE ESTRANEE ALLA PARTECIPAZIONE Per il nuovo punto b il concorrente dovrà allegare all’offerta:
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente
ebbene, sorge un problema, l’articolo 49 del codice dei contratti, sancisce che:
<<4. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
(…)
6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.
(comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera n), d.lgs. n. 152 del 2008)
10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
(comma così modificato dall’articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)>>
Attenzione quindi perché si potrebbe creare una grossa confusione per l’ avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione come da articolo 50 del codice dei contratti per il quale << l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile>>
Nonché l’articolo 88 del futuro regolamento di attuazione a norma del quale << l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all’Autorità entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.>>
Quindi in caso di avvalimento questa dichiarazione avrà ancor più valenza: nel senso che obbligatoriamente fra le due imprese deve esserci un rapporto di controllo, mentre dovrà essere ben specificato(come?) che tale rapporto non abbia assolutamente influito sull’autonomia dell’offerta
Ora credo possa sorgere un problema: se l’impresa ausiliaria impresta la propria attestazione Soa, è ovvio che già di per questo influisce sull’offerta, o no?
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TASSATIVITA’ CAUSE DI ESCLUSIONE
TIPIZZAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE, CAUSE CHE POSSONO ESSERE SOLO QUELLE PREVISTE DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE, CON IRRILEVANZA DELLE CLAUSOLE ADDIZIONALI EVENTUALMENTE PREVISTE DALLE STAZIONI APPALTANTI NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE NE SARÀ DELLA PAR CONDICIO IN CASO DI PRESENTAZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA UNA CLAUSOLA DEL BANDO, SOLO SUCCESSIVAMENTE RISULTATA NULLA?
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti,
nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle.
ATTENZIONE: LA NORMA DI CUI ALL’ARTICOLO 46_1 BIS DIVENTA OBBLIGATORIA ANCHE PER I SETTORI SPECIALI
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ART. 48:CONTROLLO DEI REQUISITI ED ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI, NATA PER LA PUBBLICAZIONE DEI SOLI BANDI E AVVISI, AVRÀ IL COMPITO DI FORNIRE ALLE STAZIONE APPALTANTI TUTTI I DATI RELATIVI AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI DEI CONCORRENTI OVE LA DOCUMENTAZIONE RISULTI DISPONIBILE, LA STAZIONE APPALTANTE DOPO AVER EFFETTUATO IL SORTEGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 48 DEL CODICE DEI CONTRATTI, NON DOVRÀ PIÙ RICHIEDERE ALL’IMPRESA SORTEGGIATA _ O ALLA PRIMA E ALLA SECONDA A NORMA DEL SECONDO COMMA SEMPRE DELL’ARTICOLO 48_LA DIMOSTRAZIONE DEL REALE POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI RICHIESTI _ IL CUI INADEMPIMENTO, È BENE RICORDARLO, COMPORTA TRE SANZIONI: ESCLUSIONE, ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA E SEGNALAZIONE ALL’AUTORITY_MA OVE DISPONIBILE_ DOVRÀ VERIFICARNE L’ESATTEZZA ATTRAVERSO LA BANDA DATI ISTITUITA PRESSO LA STESSA AUTORITY
La banca dati diventerà esecutiva dopo l’entrata in vigore del regolamento prevista per il 9 giugno 2011: l’attuale norma è entrata in vigore il 14 maggio 2011…
Questa la nuova norma:
I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall’Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.
NB: la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP) istituita, presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.
Ricordiamo quanto sancito dall’articolo 7 del regolamento di attuazione
I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell’Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l’Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),_ amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice_ e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.
La banca dati di cui al comma 3 è disciplinata con atto del Consiglio dell’Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L’accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, è gratuito e aperto al pubblico
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BANDI TIPO E CONTENUTI DELLE OFFERTE
I BANDI SONO PREDISPOSTI DALLE STAZIONI APPALTANTI SULLA BASE DI MODELLI (BANDI-TIPO) APPROVATI DALL’AUTORITÀ, PREVIO PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E SENTITE LE CATEGORIE PROFESSIONALI INTERESSATE, CON L’INDICAZIONE DELLE CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 46, COMMA 1-BIS. LE STAZIONI APPALTANTI NELLA DELIBERA A CONTRARRE MOTIVANO ESPRESSAMENTE IN ORDINE ALLE DEROGHE AL BANDO-TIPO
LE STAZIONI APPALTANTI RICHIEDONO, DI NORMA, L’UTILIZZO DI MODULI DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E, PER I CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI E FORNITURE O PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150.000 EURO, DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI.
I MODULI SONO PREDISPOSTI DALLE STAZIONI APPALTANTI SULLA BASE DEI MODELLI STANDARD DEFINITI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, ACQUISITO L’AVVISO DELL’ AUTORITÀ
ATTENZIONE QUEST’ULTIMA MODIFICA VA COMUNQUE COORDINATA CON IL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 74
<<Salvo che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione>>
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VARIANTI NEGLI APPALTI DI LAVORI
INTRODUZIONE DI UN TETTO DI SPESA PER LE “VARIANTI” Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’articolo 132 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento dei ribassi d’asta conseguiti.
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ADEGUAMENTO PREZZI
INTRODUZIONE DI UN TETTO DI SPESA PER LE OPERE COSIDDETTE “COMPENSATIVE”; CONTENIMENTO DELLA SPESA PER COMPENSAZIONE,IN CASO DI VARIAZIONE DEL PREZZO DEI SINGOLI MATERIALI DI COSTRUZIONE
ART 133_NOVELLATI COMMA 4 E 5
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
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Obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto
NOVELLATO COMMA 1 DELL’ARTICOLO 40
1. LE STAZIONI APPALTANTI IN CASO DI FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 135 E 136, POTRANNO INTERPELLARE PROGRESSIVAMENTE I SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’ORIGINARIA PROCEDURA DI GARA, RISULTANTI DALLA RELATIVA GRADUATORIA, AL FINE DI STIPULARE UN NUOVO CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI. SI PROCEDE ALL’INTERPELLO A PARTIRE DAL SOGGETTO CHE HA FORMULATO LA PRIMA MIGLIORE OFFERTA, FINO AL QUINTO MIGLIORE OFFERENTE, ESCLUSO L’ORIGINARIO AGGIUDICATARIO.
NB:L’OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO_ DI CUI AL PUNTO O) DELL’ ARTICOLO 14 DELLA BOZZA DI DECRETO LEGGE ANDRÀ A SCONTARSI CON LE NORME DEL SISTEMA DELLA GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
Art. 135. Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell’attestazione di qualificazione
(rubrica così modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)
(art. 118, d.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
(comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera p), e dall’articolo 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n.113 del 2007)
1-bis. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.
(comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007, poi così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera hh), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
(art. 119, d.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
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Innalzamento dei limiti di importo per l’affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata_ lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro innalzamento dei limiti di importo per l’accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori_ per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro
I LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO POSSONO ESSERE AFFIDATI DALLE STAZIONI APPALTANTI, A CURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA, E SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL’ARTICOLO 57, COMMA 6;
L’INVITO È RIVOLTO, PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 500.000 EURO, AD ALMENO DIECI SOGGETTI E,
PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 EURO, AD ALMENO CINQUE SOGGETTI SE SUSSISTONO ASPIRANTI IDONEI IN TALI NUMERI.
L’AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONFORME ALL’ALLEGATO IX A, PUNTO 5 (AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI), CONTIENE L’INDICAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI ED È TRASMESSO PER LA PUBBLICAZIONE, SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 122, COMMI 3 E 5, ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA; NON SI APPLICA L’ARTICOLO 65, COMMA 1.
PER GLI APPALTI AVENTI AD OGGETTO LA SOLA ESECUZIONE DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A UN MILIONE E CINQUECENTOMILA EURO, LE STAZIONI APPALTANTI HANNO FACOLTÀ, SENZA PROCEDERE A PUBBLICAZIONE DI BANDO, DI INVITARE A PRESENTARE OFFERTA ALMENO VENTI CONCORRENTI, SE SUSSISTONO IN TALE NUMERO SOGGETTI QUALIFICATI IN RELAZIONE AI LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO, INDIVIDUATI TRA GLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELL’ELENCO DISCIPLINATO DAI COMMI CHE SEGUONO.
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FINANZA DI PROGETTO
ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA FINANZA DI PROGETTO, ANCHE CON RIFERIMENTO AL COSIDDETTO “LEASING IN COSTRUENDO”
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RESPONSABILITA’ E SANZIONE PER LITE TEMERARIA
DISINCENTIVO PER LE LITI “TEMERARIE” LA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI AL PREVISTO 246-BIS CODICE APPALTI È INASSICURABILE A NORMA DELLARTICOLO 12 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall’articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.
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ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO APPLICARE FINO AL 31 DICEMBRE 2013 LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 122, COMMA 9, E 124, COMMA 8, PER I CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ARTICOLO 28. Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 d.P.R. n. 554/1999)
(…)
9. Per lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
(…)
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
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Istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso
PER L’EFFICACIA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA NEI SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI SUCCESSIVI AI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PRESSO OGNI PREFETTURA È ISTITUITO L’ELENCO DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI NON SOGGETTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO MAFIOSO, AI QUALI POSSONO RIVOLGERSI GLI ESECUTORI DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. LA PREFETTURA EFFETTUA VERIFICHE PERIODICHE CIRCA LA PERDURANTE INSUSSISTENZA DEI SUDDETTI RISCHI E, IN CASO DI ESITO NEGATIVO, DISPONE LA CANCELLAZIONE DELL’IMPRESA DALL’ELENCO. CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEI MINISTRI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE, PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, DELL’INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DA ADOTTARE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE, SONO DEFINITE LE MODALITÀ PER L’ISTITUZIONE E L’AGGIORNAMENTO, SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA, DELL’ELENCO DI CUI AL PRIMO PERIODO, NONCHÉ PER L’ATTIVITÀ DI VERIFICA. LE STAZIONI APPALTANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 33, DEL CODICE, ACQUISISCONO D’UFFICIO, ANCHE IN MODALITÀ TEMATICA, A TITOLO GRATUITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 43, COMMA 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.P.R. N. 445 DEL 2000, LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CAUSE DI DECADENZA, SOSPENSIONE O DIVIETO PREVISTE DALL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI
DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
SEMESTRE EUROPEO – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA
ART. 4. COSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 15. AL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICAZIONI: