La normativa in materia di appalto (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) è molto rigorosa, e dimostra l’intendimento del legislatore di assicurare al massimo livello un ambiente di lavoro sicuro, con conseguente estensione dei soggetti onerati della relativa posizione di garanzia prevenzionistica anche quando si verta nell’ipotesi del contratto di appalto.
Tale disciplina ipotizza infatti intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente, con determinazione a suo carico di una posizione di garanzia anche del lavoratore dipendente dell’appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell’impresa. Il committente è esonerato dagli obblighi di prevenzione esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del prestatore d’opera.
Cassazione penale, sez. IV, 16 novembre 2010, n. 40499, Pres. Galbiati, Rel. Piccialli