È stato emanato il provvedimento dell’Unità di informazione finanziaria-UIF recante le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni in parola.
Il provvedimento del 4 maggio 2011, i relativi allegati tecnici (1, 2, 3a e 3b) e la documentazione di supporto (modulo di adesione, istruzioni per la compilazione del modulo di adesione, autocertificazione, istruzioni accesso portale) sono pubblicati sul sito della Banca d’Italia, sezione Unità di informazione finanziaria (www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema -gestione-operazionisospette).
La nuova procedura di segnalazione entrerà in vigore il 16 maggio 2011. Come precisato dall’apposito comunicato della Banca d’Italia, a partire da detta data le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l’utilizzo del sistema di “data entry” disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https//infostat-uif.bancaditalia.it) ovvero mediante “upload” – da effettuarsi sempre tramite lo stesso portale – di “files” predisposti con applicativi proprietari.
Per accedere a tali servizi le imprese assicuratrici, al pari degli altri soggetti segnalanti, dovranno registrarsi preventivamente tramite l’invio dello specifico modulo di adesione allegato al provvedimento.
A ciascun segnalante sarà attribuito un “codice segnalante”, che dovrà essere utilizzato in occasione di qualsiasi scambio informativo con l’UIF; le abilitazioni per l’accesso al portale saranno di norma rilasciate entro le 48 ore successive alla ricezione della richiesta.
In attesa della comunicazione dell’UIF, i segnalanti potranno continuare a inoltrare le segnalazioni già in corso di istruttoria al 16 maggio p.v. con il precedente sistema di trasmissione.
Qualora le imprese avessero dubbi o problemi di carattere operativo, potranno contattare il servizio di “help-desk” all’uopo predisposto, mediante l’invio di email all’indirizzo uif.helpsos@bancaditalia.it.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del provvedimento citato, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni connesse con le operazioni sospette segnalate la persona individuata quale “gestore” (anche di gruppo), nonché la relativa struttura aziendale, indicate in sede di adesione al sistema di segnalazione “on-line”; tale “gestore” deve coincidere con il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette (legale rappresentante o suo delegato).