Risk management persone
La contribuzione
Autore: Alberto Cauzzi e Silvin Pashaj
ASSINEWS 220-maggio 2011
La contribuzione obbligatoria
È la contribuzione versata dall’assicurato e/o dal datore di lavoro in costanza di rapporto di lavoro. Il contributo dovuto è calcolato in proporzione al reddito percepito (per dettagli si vedano i singoli approfondimenti previdenziali che tratteremo in seguito). Ai fini della contribuzione l’elemento di primaria importanza è la base imponibile su cui si applica l’aliquota contributiva, di cui si possono distinguere sostanzialmente 4 tipologie diverse:
- Retribuzioni derivanti da lavoro dipendente. Si considera di natura retributiva tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta. Sono esclusi soltanto i rimborsi spese e gli assegni per carichi di famiglia. Per particolari categorie, come i lavoratori di cooperative di lavoro, i lavoratori domestici, i lavoratori agricoli il reddito di riferimento è convenzionale determinato annualmente per tutte le categorie. Il contributo dovuto è suddiviso in due quote: la prima a carico del lavoratore, la seconda totalmente a carico del datore di lavoro. Quest’ultima non fa parte della retribuzione percepita dal lavoratore. A secondo dell’ente previdenziale vigono minimali e massimali di retribuzione per il calcolo dei contributi. Una forte limitazione per i redditi alti è stata introdotta dalla riforma del 1995 che stabilisce per il sistema contributivo il reddito massimo imponibile del 1996 in 68.172 €, successivamente rivalutato annualmente al tasso d’inflazione (ad oggi, 2011, pari a 93.622 €). Se i contributi effettivamente versati sono inferiori a quanto dovuto per il reddito minimo, il lavoratore subisce una riduzione proporzionale del numero di settimane accreditate nell’anno.
- Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo. Si considera tale il reddito derivante attività d’impresa dichiarato ai fini del TUIR per l’anno precedente, al lordo di qualsiasi ulteriore detrazione ai fini fiscali. Sono fissati minimali e massimali di contribuzione rivalutati annualmente per ogni ente e categoria. Non è consentita una contribuzione inferiore ai minimi stabiliti. Nel caso di attività familiari la quota di reddito attribuita ai collaboratori non può superare complessivamente il 49% del reddito complessivo. Nel caso specifico dei coltivatori diretti il reddito imponibile è convenzionale, calcolato sulla base delle caratteristiche dell’azienda e dei terreni.
- Redditi derivanti da attività professionali. Si considera tale il reddito derivante dall’esercizio della professione che da titolo all’iscrizione all’albo, dichiarato per l’anno precedente, al lordo di qualsiasi ulteriore detrazione ai fini fiscali. Su di esso si calcola solitamente il contributo soggettivo. Un ulteriore quota di contribuzione integrativa (a fini di solidarietà) si calcola sul volume d’affari ai fini IVA. Per ogni categoria vigono minimali e a volte massimali di contribuzione. Non è consentita una contribuzione inferiore ai minimi stabiliti.
- Redditi derivanti da attività non abituali o parasubordinate. Sono redditi percepiti dai collaboratori a progetto, dai lavoratori occasionali, dai venditori a domicilio, dagli associati in partecipazione o dai pensionati che lavorano. La gestione separata dell’INPS dedicata a queste categorie a partire dal 1996 fa riferimento solo al nuovo sistema contributivo, vige pertanto in ogni caso il reddito massimo imponibile citato in precedenza, aggiornato annualmente. Come nel caso del lavoro dipendente una contribuzione inferiore ai limiti minimi comporta l’accredito di un proporzionale minor numero di mensilità.
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