di Salvatore De Vitis*

Con il recepimento della direttiva Mifid è stato introdotto, nel Testo unico della finanza, un soggetto completamente nuovo, la società abilitata alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La società di consulenza finanziaria (scf), nella veste di società per azioni o a responsabilità limitata, si caratterizza ed è destinata a distinguersi sul mercato per un proprio statuto normativo in parte ancora da definire. In merito, il ministero dell’Economia e delle finanze ha pubblicato lo schema di regolamento che disciplina i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali (che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo) delle stesse società.

Nell’ambito dei profili disciplinati dallo schema di regolamento, ci sembra opportuno riflettere sui requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle scf. Questi ultimi sono inspiegabilmente disciplinati in maniera difforme rispetto alle Sim di pura consulenza, benché i due soggetti prestino lo stesso servizio con le medesime limitazioni operative.

In merito alle società di consulenza finanziaria, l’art. 6 dello schema di regolamento prevede che «Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso società di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalità, di indipendenza e onorabilità previsti per i consulenti finanziari dal dm n. 206/2008». Con riferimento a chi fornisce consulenza finanziaria per conto della società, «siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari», l’art. 7 dello schema di regolamento stabilisce quale requisito di professionalità l’iscrizione alla sezione dell’Albo, istituito ai sensi del Tuf, dedicata alle società di consulenza finanziaria.

Ne deriva che i requisiti di professionalità degli esponenti delle scf sono equiparati a quelli dei consulenti persone fisiche e dei soci collaboratori o degli ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza in materia di investimenti. Rebus sic stantibus, l’esponente di una scf che non svolge attività di consulenza finanziaria è tenuto a possedere i medesimi requisiti di un consulente persona fisica e quindi, salvo che ricorra una delle ipotesi di esonero, lo stesso dovrà sottoporsi alla prova valutativa indetta dall’Organismo, senza alcuna necessità di comprovare il possesso di specifiche competenze, acquisite mediante esperienze lavorative in posizioni di responsabilità nel settore finanziario o creditizio. Detta disciplina differisce in maniera netta da quanto previsto per i requisiti di professionalità stabiliti per gli esponenti delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav, i cui esponenti devono, infatti, aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno un triennio nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

 

Si ritiene che la formulazione dell’art. 6 dello schema di regolamento, in tema di requisiti di professionalità, risenta troppo del carattere individuale della figura del consulente finanziario, sulla quale sono stati modellati e determinati i suddetti requisiti. Apparirebbe opportuno, quindi, riadattare e rinnovare detti requisiti, tenendo conto della forma societaria dei nuovi consulenti. Le caratteristiche richieste dovrebbero essere calibrate in modo differente a seconda che si tratti di dipendenti, soci, collaboratori e ausiliari che per conto della società, forniscono consulenza in materia di investimenti, ovvero di esponenti aziendali. E, con specifico riferimento agli esponenti aziendali dovrebbe effettuarsi un’apposita distinzione a seconda delle funzioni e delle attività svolte dai medesimi: nell’ipotesi in cui questi non prestino attività di consulenza finanziaria per conto della scf, i requisiti di professionalità dovrebbero essere parificati a quelli stabiliti per gli esponenti delle Sim. Nell’ipotesi in cui essi invece svolgano, oltre alle attività di amministrazione e direzione, anche attività di consulenza per conto della società, gli stessi dovrebbero possedere, oltre ai requisiti previsti per gli esponenti delle Sim, anche i requisiti di professionalità previsti per i consulenti finanziari dal decreto 206 del 2008.

L’equiparazione, contenuta nello schema di regolamento, dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle scf a quelli delle persone fisiche che svolgono attività di consulenza espone le scf al rischio che i vertici aziendali non abbiano le capacità e l’esperienza necessarie per garantire una sana e prudente gestione. Pertanto il naturale termine di paragone delle scf in tema di requisiti di professionalità non dovrebbe essere quello dei consulenti finanziari, bensì quello delle Sim di pura consulenza. La struttura societaria delle scf determina un’evidente differenza tra i consulenti finanziari persone fisiche, che hanno il solo compito di dare consigli in materia di investimenti, e dirigenti aziendali cui si richiedono competenze di tipo diverso e più ampio in merito alla gestione e all’organizzazione di società operanti nel settore finanziario.

L’importanza dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali risiede nella tutela di un interesse esterno alla scf: un governo efficiente della società di consulenza finanziaria rappresenta uno strumento di tutela del risparmio, valore costituzionalmente garantito. E allora requisiti di professionalità più qualificati consentirebbero maggiore efficienza nell’organizzazione e autorevolezza nella governance delle stesse società. (riproduzione riservata)

*partner Studio Del Bene De Vitis & Associati