Più tutela contro i furti di identità nel credito al consumo. Diventa più difficile spacciarsi per un altro e comprare beni di consumo con un finanziamento o chiedere una dilazione o un differimento di pagamento. Il decreto legislativo n. 64/2011, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 2011, modifica il decreto legislativo 141/2010 e istituisce un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al cosiddetto furto di identità. Lo strumento prescelto per attivare la rete di tutela del consumatore e anche delle imprese e degli intermediari è un archivio informatizzato, costituito preso il ministero dell’economia, da consultare per verificare i dati dichiarati dal consumatore o apparente tale e smascherare gli impostori. Chiunque, gratuitamente, potrà segnalare (per telefono o con una mail) di avere subito o di temere di avere subito frodi configuranti ipotesi di furto di identità. Nel data base confluiranno anche le segnalazioni degli intermediari, ma anche provider e centrali rischi private caricheranno le informazioni su situazioni di rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi. Gli operatori possono accedere alle notizie del data base per controllare se i dati dichiarati dalle persone fisiche corrispondano a verità, chiedendone il confronto con i dati detenuti da organismi pubblici e privati. Oggetto del controllo possono essere le informazioni rilevate nei documenti di identità, partite Iva, codici fiscali e documenti sul reddito e sulla posizione contributiva o assistenziale. Tra l’altro, anche per superare problemi di privacy, è previsto che gli organismi pubblici e privati, che detengono i dati, devono obbligatoriamente renderli disponibili con modalità che saranno precisate con decreto ministeriale. Chi chiede la verifica deve pagare il servizio, secondo tariffe ancora da definire con il decreto ministeriale attuativo. L’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato, invece, possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione. Sempre con decreto ministeriale, da adottarsi nel termine di sei mesi, dovranno essere fissate le regole operative da sottoporre anche al vaglio del garante della privacy. In effetti il sistema, come tutte le maxi-banche dati, pone un problema di conformità alla legislazione sulla tutela della riservatezza. Sul punto, allo scopo di evitare possibili sviamenti, il decreto vieta un utilizzo indebito dei dati: non si può consultare l’archivio e conservare i dati per inviare materiale pubblicitario. Completa il quadro delle tutele l’obbligo a carico degli operatori economici, previsto dal decreto in esame, di inviare una comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto all’indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Se il destinatario, controllando la comunicazione, si accorge di non avere firmato niente, allora potrà subito denunciare l’accaduto e cercare di evitare guai peggiori.
Credito al consumo senza rischi
Un archivio informatizzato per prevenire i furti di identità
di Antonio Ciccia