Il 28 aprile u.s. la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 157 del 2011, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, in tema di risarcimento del danno biologico derivante da lesioni di lieve entità.
La questione era stata sollevata dal giudice di pace di Torino nell’ambito di un giudizio per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale. Secondo il giudice di pace la norma impugnata, nella parte in cui prevede un risarcimento del danno biologico per le c.d. micropermanenti basato su rigidi criteri fissati da
tabelle di legge, non permetterebbe un’adeguata personalizzazione del danno e porrebbe un limite all’integrale risarcimento del danno alla persona, in violazione degli artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.
Fin dall’introduzione delle tabelle ministeriali relative alle lesioni micro-permanenti, sono state sollevate questioni di illegittimità costituzionale, in particolare con riferimento alla disciplina di cui all’art. 5 della l. n. 57/2001 e che tali questioni sono sempre state dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale, ancora una volta, ha confermato tale orientamento, senza pronunciarsi nel merito ma limitandosi a dichiarare la questione in oggetto inammissibile.
La Corte, infatti, ha stabilito che la descrizione della fattispecie concreta fatta dal giudice remittente non consente un’adeguata valutazione della effettiva rilevanza della questione, non essendo stati indicati elementi essenziali quali: l’età del danneggiato, il danno subito, l’entità del risarcimento chiesto, le tabelle
ministeriali da applicare, e le ragioni per cui il risarcimento non sarebbe congruo.
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Fonte: ANIA