Assogestioni plaude alle novità introdotte dalla disciplina di attuazione messa in consultazione da Consob e Bankitalia. Tra queste, l’estensione dell’execution only agli Oicr e l’arrivo del Kiid
di Carlotta Scozzari – 21-05-2011
La Ucits IV è finalmente giunta ai nastri di partenza anche in Italia. Con la consultazione del Dipartimento del Tesoro sullo schema di decreto legislativo che modifica il Tuf (Testo unico della finanza) e alcune disposizioni di natura fiscale, è infatti ormai entrato nel vivo il processo di implementazione della direttiva comunitaria che sta rivoluzionando il mondo del gestito a livello europeo. La consultazione del Tesoro si è conclusa l’8 maggio, mentre quella sulla disciplina secondaria di Consob e Banca d’Italia si chiuderà entro il 10 giugno. La direttiva europea, spiega Consob nella sua ultima newsletter, introduce una serie di misure per promuovere una maggiore integrazione del mercato europeo dei fondi, attraverso regole che agevolano l’operatività transfrontaliera delle società di gestione. Come spiega a B&F Roberta D’Apice, direttore del settore legale di Assogestioni, «lo schema di decreto del Tesoro già accoglie molte delle istanze rappresentate dall’industria dei fondi comuni nel documento conclusivo della task force Assogestioni per l’attuazione in Italia della Ucits IV».
LE PRINCIPALI INNOVAZIONI. D’Apice si riferisce alle proposte «sulle strutture master-feeder, che hanno portato all’individuazione, in tale materia, di regole che consentono agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), armonizzati e non, di avvalersi così di nuovi modelli di articolazione dei prodotti». Il fondo feeder rappresenta uno strumento finanziario che è stato approvato per investire almeno l’85% delle sue attività in quote di un altro fondo, il cosiddetto master. «Si pongono nella medesima prospettiva – prosegue il direttore del settore legale di Assogestioni – le disposizioni in tema di fusioni, che delineano già a livello primario una base comune per fusioni meramente nazionali e integrazioni rilevanti ai sensi della direttiva Ucits IV, consentendo il mantenimento di alcune semplificazioni già esistenti per le operazioni domestiche». Tra le altre novità in arrivo, c’è anche l’introduzione del documento Key investor informations, il cosiddetto Kiid, che si sostituirà al prospetto semplificato e conterrà le informazioni essenziali che i potenziali investitori devono ricevere prima della sottoscrizione di un prodotto. «Per quanto concerne il Kiid – sottolinea D’Apice – lo schema di decreto non solo rinvia ai regolamenti comunitari in materia, ma anche alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria, accogliendo la richiesta della task torce finalizzata ad assicurare un’uniforme applicazione delle previsioni comunitarie». In questi giorni la task force dell’associazione presieduta da Domenico Siniscalco è impegnata ad analizzare la disciplina di attuazione appena messa in consultazione dalle autorità di vigilanza. «Da una prima analisi – fa sapere D’Apice – emergono già alcune risposte positive alle richeste dell’industria: l’estensione della disciplina dell’execution only anche alla commercializzazione degli Oicr da parte delle società di gestione o delle Sicav; il riconoscimento della possibilità per un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento di sottoscrivere parti di Oicr in nome proprio e per conto dei propri clienti (nominee, ndr); la semplificazione delle procedure di ingresso degli Oicr esteri armonizzati, e l’eliminazione dello schema di prospetto semplificato in coerenza con l’introduzione del Kiid».
LA UCITS IV OLTRE CONFINE. Posto che l’ultimo giorno utile resta il 30 giugno, trattandosi di una direttiva europea, il recepimento della Ucits IV non è stato univoco, in termini di tempistica, tra i diversi Paesi europei. Il Lussemburgo, per esempio, è un passo avanti all’Italia, perché lì è già scattata la fase attuativa delle nuove regole. Come spiega Marco Sagramoso, amministratore delegato di Lemanik Asset Management Luxembourg Sa, «sulla base della nostra esperienza in Lussemburgo e osservando il documento consultivo diffuso in Italia, non ci sono sostanziali differenze per quanto riguarda l’implementazione dei punti previsti sulle fusione cross-border e le strutture master feeder». Diverso, invece, il discorso per quel che riguarda il cosiddetto passaporto del gestore. La direttiva introduce, infatti, una regolamentazione che consente ai fondi comuni autorizzati in uno Stato membro di essere gestiti da una Sgr insediata in un altro Paese e da questo autorizzata, purché siano soddisfatti alcuni requisiti. «Ritengo – afferma Sagramoso – che per l’ottenimento del passaporto europeo sia necessario uno sforzo maggiore, eventualmente diluito applicando il cosiddetto principio di proporzionalità per i soggetti vigilati in Lussemburgo. L’Italia, infatti, era stata in un certo senso preveggente, perché con l’implementazione della normativa Mifid, nel 2007, aveva già richiesto tutta una serie di requisiti alle società di gestione, che sono poi stati ripresi nella normativa Ucits IV». Sagramoso ricorda poi che «per quanto riguarda le fusioni cross border, il legislatore italiano ha dovuto, tra le altre cose, intervenire sulla differente metodologia di tassazione dei fondi di diritto italiano, rispetto agli altri Paesi della comunità europea, risolvendo definitivamente questa anomalia e lo spinoso problema dei crediti d’imposta». Va infatti ricordato che dal primo luglio, data di scadenza per il recepimento della Ucits IV, con il passaggio dalla tassazione sul maturato a quella sul realizzato, diventerà effettiva anche l’equiparazione fiscale dei fondi di diritto italiano a quelli di diritto estero. Nella speranza che tale intervento fiscale possa in qualche modo frenare l’emorragia che negli ultimi anni ha interessato i prodotti domestici. A tutto vantaggio dei fondi d’Oltralpe.