NORMATIVA
Autori: Laura Opilio e Luca Odorizzi
ASSINEWS 373 – Aprile 2025
La riforma è legge
Il 12 marzo 2025 il Senato ha approvato all’unanimità il DDL n. 1155, che modifica l’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, confermando il testo già approvato dalla Camera. La legge dovrà ora essere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, entrerà in vigore.
La riforma modifica in modo significativo la responsabilità dei sindaci, introducendo un sistema di limitazione della responsabilità basato su un tetto al risarcimento dei danni e una disciplina specifica sulla prescrizione.
La normativa vigente
L’art. 2407 c.c. attualmente in vigore disciplina la responsabilità dei sindaci e prevede:
- Primo comma: la responsabilità esclusiva dei sindaci nel caso in cui questi non adempiano ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, oppure violino il dovere di verità nelle attestazioni o il segreto d’ufficio. Tale responsabilità sussiste indipendentemente da un inadempimento degli amministratori.
- Secondo comma: la responsabilità concorrente con gli amministratori. I sindaci rispondono dei fatti e delle omissioni degli amministratori quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero esercitato correttamente la loro funzione di vigilanza. Si tratta, dunque, di una responsabilità solidale, che presuppone un inadempimento degli amministratori e una culpa in vigilando da parte del collegio sindacale.
- Terzo comma: l’applicabilità ai sindaci delle disposizioni che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, ossia gli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 c.c.
Confronto con il nuovo testo
Il nuovo testo approvato dal Parlamento prevede:
- La riscrittura del secondo comma, di modo da introdurre un sistema di limitazione della responsabilità concorrente dei sindaci.
- L’inserimento di un quarto comma, che disciplina la prescrizione dell’azione di responsabilità. Il primo e il terzo comma rimangono invariati.
Di seguito si riporta uno schema comparativo.
La limitazione di responsabilità
L’attuale disciplina della responsabilità concorrente dei sindaci è stata oggetto di critiche, poiché li equipara agli amministratori senza distinguere adeguatamente tra la funzione di gestione e quella di controllo. Ciò si traduce in un regime di responsabilità particolarmente penalizzante per i sindaci.
Tale criticità emerge con particolare evidenza nelle azioni di responsabilità promosse nell’ambito di procedure concorsuali, in cui le richieste risarcitorie risultano spesso ingenti e sproporzionate rispetto all’effettiva attività di vigilanza svolta dai sindaci. Inoltre, non di rado, questi ultimi si trovano ad essere gli unici soggetti solvibili nei confronti di tali pretese, in virtù dell’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale.
A complicare ulteriormente il quadro, la giurisprudenza adotta frequentemente un approccio di particolare rigore nella valutazione della responsabilità dei sindaci, finendo per avvicinarla, nei fatti, a una forma di responsabilità oggettiva. In molti casi, infatti, la latitudine dei doveri di controllo e degli obblighi di attivazione attribuiti ai sindaci comporta che sia per essi estremamente difficile fornire la prova liberatoria dell’esatto adempimento degli obblighi di vigilanza o dell’assenza di nesso causale con il danno.
In questo contesto, la riforma introduce un limite di responsabilità parametrato al compenso percepito dai sindaci, una soluzione già sperimentata dal legislatore con riguardo all’azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del personale sanitario1 e utilizzata da altri Paesi europei con specifico riferimento alla responsabilità del revisore legale2. L’intenzione è quella di parametrare la responsabilità all’importanza, alla complessità e alla natura dell’incarico concretamente svolto nella società. La riforma prevede tre fasce di riferimento basate sul compenso percepito dal sindaco, stabilendo per ciascuna un diverso multiplo a cui ancorare il limite del risarcimento del danno:
- Prima fascia: per compensi fino a 10.000 euro, il limite risarcitorio è fissato a quindici volte l’importo percepito.
- Seconda fascia: per compensi compresi tra 10.000 e 50.000 euro, il limite risarcitorio è pari a dodici volte il compenso.
- Terza fascia: per compensi superiori a 50.000 euro, il ristoro del danno è limitato a dieci volte il compenso.
Si tratta di moltiplicatori piuttosto elevati, che certamente non determinano una deresponsabilizzazione del collegio sindacale. Tuttavia, essi permettono di ancorare la responsabilità a un parametro certo, offrendo una tutela ai sindaci contro richieste risarcitorie multimilionarie, frequenti nelle azioni di responsabilità avviate nell’ambito di procedure concorsuali.
La decorrenza della prescrizione
La riforma mira ad alleggerire la posizione dei sindaci anche sotto il profilo della prescrizione. L’attuale disciplina, infatti, risulta assai gravosa, soprattutto – ancora una volta – nelle azioni di responsabilità avviate nell’ambito di procedure concorsuali. In questi casi la giurisprudenza fa decorrere la prescrizione quinquennale dalla percepibilità del danno, coincidente con il fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Ciò espone i sindaci a richieste risarcitorie fondate su fatti risalenti, anche per incarichi cessati da tempo, sottoponendoli a un rischio prolungato e difficilmente prevedibile.
Da questo punto di vista, il nuovo quarto comma dell’art. 2407 c.c., in modo condivisibile, riforma il regime di prescrizione dell’azione di responsabilità contro i sindaci, uniformandolo a quello già previsto per i revisori legali dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 39/20103. In particolare, la riforma stabilisce che il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorra dal momento del deposito della relazione dei sindaci allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno. In questo modo si cerca di ancorare il decorso della prescrizione ad un termine certo, di modo da evitare che il sindaco rimanga esposto a possibili addebiti di responsabilità sine die.
Sotto questo profilo, tuttavia, la riforma parte già depotenziata. Proprio la scorsa estate, infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115 del 1° luglio 2024, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale del regime prescrizionale applicabile alle azioni risarcitorie nei confronti del revisore, riducendone significativamente l’efficacia. Con una sentenza interpretativa di rigetto, ha circoscritto l’applicazione della norma che fa decorrere la prescrizione dalla relazione al bilancio alle sole azioni di responsabilità promosse dalla società. Al contrario, per terzi, si applica la regola generale di cui all’art. 2947 c.c., che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui il danno si è verificato, o meglio, secondo l’interpretazione prevalente, dal momento in cui il danno si è manifestato all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile.
Poiché la riforma estende ai sindaci la disciplina prevista per i revisori, il medesimo principio troverà applicazione anche per loro. Dato che nelle azioni di responsabilità in sede concorsuale si cumulano sia l’azione sociale sia quella dei soci e dei terzi, e che il curatore fallimentare può avvalersi del regime prescrizionale più favorevole (quello applicabile ai soci e ai terzi), è evidente che, proprio nei casi di responsabilità più critici, la disciplina della prescrizione resterà sostanzialmente invariata.
Impatti sul settore assicurativo
La riforma ha un’efficacia dirompente rispetto all’attuale regime di responsabilità dei sindaci. In particolare, il novellato secondo comma scardina la responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e/o le omissioni degli amministratori, introducendo limiti che possono ridurre, anche di molto, l’esposizione dell’organo di controllo.
Si consideri, ad esempio, che per una società di grandi dimensioni quotata, con un valore di redditi lordi e attività pari a circa 8 miliardi di euro, il compenso medio di ciascun sindaco ammonta a circa 50.000 euro4, il che, in base alla nuova disciplina, determinerebbe un massimale risarcitorio di 500.000 euro. Nelle realtà più piccole, i compensi sono notevolmente inferiori e, di conseguenza, anche la responsabilità risarcitoria sarà più contenuta.
La modifica della prescrizione potrebbe avere un’efficacia più limitata, ma sarà necessario attendere l’evoluzione giurisprudenziale per comprenderne appieno gli effetti.
Queste modifiche avranno un impatto diretto sulle polizze professionali di commercialisti e avvocati, dove l’estensione per l’attività di sindaco è sempre stata particolarmente insidiosa, coinvolgendo danni spesso lungolatenti e di importo elevato. I nuovi limiti introdotti dalla riforma aiuteranno a circoscrivere il rischio, consentendo tra l’altro di prevedere massimali più contenuti. Ci si aspetta che ciò possa portare a una riduzione dei premi assicurativi e a un maggiore interesse per il collocamento di questi prodotti.
Impatti meno favorevoli sono invece prevedibili per le polizze D&O. Fino ad ora, queste coperture hanno potuto fare affidamento sulla coassicurazione indiretta con le polizze professionali obbligatorie dei sindaci. Questo meccanismo continuerà a operare anche dopo la riforma, ma il provvedimento sposta il baricentro della responsabilità sugli amministratori, i quali sono coperti esclusivamente dalla D&O.
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1 Art. 9 L. Gelli, che prevede il limite del triplo del reddito.
2 Polonia, Slovacchia, Estonia e Olanda limitano la responsabilità ad un multiplo compenso; similmente Germania, Austria e Belgio prevedono una soglia fissa predeterminata dalla legge.
3 Ai sensi del quale l’azione di risarcimento si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
4 Il dato è preso dalla circolare Assonime n. 24 del 3 agosto 2023.
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