di Leandro Giacobbi.

La relazione accompagnatoria al Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025 si apre con l’esposizione dei principi ispiratori della nuova normativa, illustrandone in poche righe, in modo esauriente, il contenuto e gli aspetti innovativi.

Ne riportiamo integralmente il testo per poi passare ad una sua rapida analisi, precisando che il Regolamento n. 56 abroga il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008:

  1. adeguarne il contenuto alla disciplina sopravvenuta, in tema di dematerializzazione del contrassegno per i veicoli a motore, digitalizzazione del certificato di assicurazione, e autorizzazione alla circolazione di prova;
  2. eliminare l’obbligo per le imprese di rilasciare il contrassegno per i natanti e motori marini, prescrizione divenuta inidonea a evitare falsi documentali;
  3. consentire agli assicurati, in un’ottica di semplificazione, la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica.

In merito al punto 1, l’art. 4 del Regolamento n. 56, al comma 2, sancisce il principio che “per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione e lo esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti”. In sintesi, la normativa prescrive che il documento sia in possesso del conducente (ha con sé) per poter adempiere ad un obbligo di esibizione.

Questa disposizione trova una più dettagliata spiegazione nel successivo art. 9 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti) dove sono declinate le seguenti regole:

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