Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali

 

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Staffetta ai vertici di Vittoria Assicurazioni. L’amministratore delegato Cesare Caldarelli è destinato a salire alla vicepresidenza della compagnia detenuta per circa l’80% dalla famiglia Acutis tramite Yafa. Mentre il direttore generale Matteo Campaner assumerà anche il ruolo di amministratore delegato. Un passaggio di consegne che, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, sarà votato dall’assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile e che si muove nel segno della continuità.
Dopo la Bce, anche l’Antitrust tedesco dà luce verde alla scalata di Commerzbank da parte di Unicredit. Ieri il Bundeskartellamt ha permesso alla banca italiana – che in Germania controlla già la banca bavarese Hvb – di aumentare la propria partecipazione diretta in Commerzbank sino al 29,99% del capitale sociale e dei diritti di voto correlati a tale partecipazione.
Banco Bpm decide sull’ops di Mps per Mediobanca e i pronostici pendono per il sì. Intanto i francesi del Crèdit Agricole salgono dal 9,9% al 19,8% in vista dell’avvio dell’offerta di Unicredit che partirà il 28 aprile. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, oggi il cda di Piazza Meda si riunirà per discutere la strategia da seguire nell’assemblea che Siena terrà giovedì 17. L’assise sarà chiamata a votare sull’aumento di capitale propedeutico all’offerta in azioni e vedrà nel Banco uno degli attori principali, in forza del 5% comprato dal Tesoro durante il collocamento del novembre scorso. Un ulteriore 4% è detenuto da Anima, l’sgr milanese appena conquistata da Piazza Meda con un’opa che l’ha portata al 90% del capitale. Sulle mosse dei due investitori – che non hanno ancora scoperto le carte sulle scelte in assemblea – è concentrata l’attenzione del mercato.

Una volta prescritto il reato presupposto, la responsabilità amministrativa dell’ente di cui al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 può essere affermata soltanto quando c’è la prova positiva oltre ogni ragionevole dubbio, dunque con la regola conosciuta come Bard (Beyond all reasonable doubt). Risulta invece irrilevante che non sia evidente l’innocenza del soggetto indicato come autore del delitto sotteso: è necessario dimostrare che sussistano tutti gli elementi che connotano il relativo illecito. Così la Corte di cassazione penale, sez. sesta, nella sentenza n. 14343 dell’11 aprile 2025
Definite le regole per accertare se un conducente sia alla guida dopo aver assunto droghe. L’organo di polizia stradale eseguirà un primo test sul fluido del cavo orale. In caso di esito positivo, oltre a vietare formalmente di proseguire nella guida la polizia procederà ad acquisire ancora fluido del cavo orale da porre in due provette che saranno trasmesse a un laboratorio di tossicologia forense per le analisi. Sarà comunque tenuta in considerazione, per una più ampia valutazione, l’eventuale assunzione di farmaci per terapie. Lo afferma la direttiva del Ministero dell’interno e del Ministero della salute del 11 aprile 2025, adottata in seguito alle modifiche del codice della strada introdotte dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024
Il ravvedimento operoso per i delitti contro l’ambiente dipende dai risultati; opera, cioè. solo se c’è la buona riuscita dell’intervento riparatorio e non solo la buona volontà dell’imputato. Con la sentenza n. 12514 depositata lo scorso 1 aprile 2025, la Terza sezione della Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti essenziali ai fini dell’applicazione dell’attenuante del ravvedimento operoso prevista dall’art. 452 decies del Codice penale in relazione ai delitti contro l’ambiente. Il giudizio riguardava, in sintesi, il deterioramento di porzioni di suolo e sottosuolo dovuto a una massiccia dispersione di olii e reflui inquinanti in prossimità di un’officina meccanica: agli imputati del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis c.p. non era stata riconosciuta dai Giudici di merito l’attenuante prevista dall’ipotesi di cui alla prima parte del comma 1 del predetto articolo. Tale norma prevede una consistente riduzione della pena (dalla metà ai due terzi) per l’imputato che «si adoperi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori», ma non specifica né quali siano gli interventi ritenuti meritevoli né, soprattutto, entro quale momento debbano essere posti in essere e con quali esiti perché sia riconosciuto il beneficio. Innanzitutto, quanto alle tipologie di attività da intraprendere, la Cassazione ha riconosciuto come le stesse non siano preventivamente tipizzabili, dovendosi necessariamente individuare caso per caso gli interventi idonei a comportare un effettivo beneficio all’ambiente ponendo rimedio al danno cagionato
Anzianità nei sistemi di previdenza complementare: vale anche quella maturata su altri fondi. È ciò che emerge dalla ris. 29/2025, in base alla quale l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema della determinazione dell’anzianità di partecipazione al fondo rilevante ai fini della riduzione dell’aliquota fiscale applicabile ad alcune prestazioni pensionistiche erogate dal fondo. Il documento si concentra su un aspetto specifico, ma di grande interesse operativo: se, in caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari, l’anzianità utile per la riduzione dell’aliquota possa essere calcolata tenendo conto anche dei periodi maturati in altri fondi, diversi da quello presso cui viene richiesta la prestazione. Nel caso esaminato, l’istanza era stata presentata da un’associazione rappresentativa del settore, la quale chiedeva lumi sul corretto calcolo dell’anzianità previdenziale in presenza di posizioni aperte presso più forme pensionistiche. L’art. 11 del d.lgs. 252/2005 prevede infatti che su alcune prestazioni – tra cui la Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata), le anticipazioni per spese sanitarie gravi, i riscatti per inoccupazione o invalidità, il riscatto post mortem e le prestazioni finali – si applichi una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

Fondazione Crt approva il bilancio 2024 e con l’insediamento del nuovo cda volta pagina dopo il terremoto innescato dalle dimissioni di Fabrizio Palenzona e le indagini della magistratura che ne minacciavano il commissariamento del Tesoro.

Superata al momento la bufera sui dazi scatenata dall’amministrazione Trump il commercio moderno guarda con una certa prudenza al domani e pianifica l’apertura di 5.580 punti vendita lo stesso numero del 2024. Importante la ricaduta occupazionale di tutte queste inaugurazioni che richiederanno oltre 33mila nuove assunzioni in un settore come il retail che è labour intensive. «Stiamo vivendo una situazione conservativa e sono tutti chiamati a rivedere i piani di sviluppo che le aziende programmano – commenta Mario Resca, presidente Confimprese –. Fino a due settimane fa c’era un cauto ottimismo, oggi c’è sconcerto. Le nostre imprese hanno rivisto i programmi alla luce delle politiche di autarchia e protezionismo degli Stati Uniti e per questo prevediamo 5.580 nuove aperture come nel 2024».
Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada i monopattini elettrici sono diventati relegati ai margini del mercato della mobilità urbana. Certo, non si tratta di mezzi intrinsecamente sicuri, e il casco serve al pari dell’assicurazione e, forse della targa. E servirebbe anche per le bici, soprattutto quelle e-bike che, inutile far finta di non vedere, sfrecciano per le città e sono di fatto moto elettriche illegali in mano a raider che per portare in minuti 5 il sushino ai radical del centro, bici muniti ma non con la pioggia, sono costretti a violare ogni norma nel codice della strada per un miserabile introito di un lavoro precario come nel film del regista Pierfrancesco Diliberto , in arte Pif «E noi come s…i rimanemmo a guardare». Citazioni a parte, quello che è successo sui monopattini elettrici in Italia ha del grottesco. Da una parte è innegabile che l’assenza di regole abbia creato un disastro in termini di sicurezza, soprattutto nello sharing dove utenti senza esperienza si mettevano alla guida, magari con passeggero, per schiantarsi come mosche sui vetri.
Società controllate estere, le somme percepite a titolo di risarcimento del danno subito per l’interruzione della attività economica non costituiscono passive income ai fini della disciplina dell’articolo 167 del Tuir. La conferma viene dal principio di diritto 4/2025 delle Entrate. Con il principio di diritto 4/2025, le Entrate affrontano un dubbio riguardante la possibile inclusione di un risarcimento danni nell’ambito dei proventi che, laddove superiori a un terzo del totale, fanno scattare la seconda condizione prevista per la applicazione delle disposizioni Cfc in base all’articolo 167 del Tuir («passive income test»).