di Bianca Pascotto.
A volte quello che in prima facie appare è ben diverso dal vero contenuto sotteso e ce ne accorgiamo quotidianamente con le precipitose notizie, o abstract che per carpire like attrattivi di compensi pubblicitari, divulgano informazioni parziali o addirittura errate. Altre volte, invece, il reale contesto lo si comprende solo se allarghiamo lo sguardo a ciò che ruota attorno ad una singola informazione.
Questa attività deve essere sempre svolta quando si predispone, si esegue e si interpreta un contratto la cui somma delle clausole altro non è che la trasposizione in “giuridichese” della volontà delle parti contraenti di soddisfare un loro interesse. È dunque importante che un contratto sia scritto bene in modo da riflettere correttamente la volontà e la comune intenzione delle parti e il codice civile ci soccorre in tal senso con una serie di norme dirette all’autentica interpretazione del contratto e delle sue clausole.
Le polizze assicurative non fanno eccezione, tutt’altro.
Una recente decisione della Corte di Cassazione[1] ha evidenziato come l’ambiguità di alcune clausole abbia inciso – negativamente per l’impresa assicuratrice – sulla copertura del rischio assicurato.
IL CASO
La società Alfa stipula per i propri dirigenti una polizza per il rischio infortuni e malattia con le Generali Ass.ni.
Tizio, dirigente assunto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2011, riceve da Alfa la proposta di assunzione a tempo indeterminato ma nelle more del suo perfezionamento, viene colto da infarto (il 7 agosto 2011) e l’assunzione a tempo indeterminato non si conclude.
Attivata la garanzia della polizza infortuni che prevedeva l’indennizzo nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro fosse causata da infortunio o malattia, Generali respinge il sinistro, sostenendo che il contratto era cessato per la scadenza del suo termine naturale (31 dicembre 2011) e non per la malattia.
Il tribunale di Roma accoglie la domanda di Tizio e appellata la sentenza, la Corte capitolina accoglie il gravame delle Generali.
La Corte rappresenta come il motivo della risoluzione del rapporto di lavoro debba attribuirsi a decisioni aziendali e non per l’occorsa la malattia. Risultava, infatti, che il contratto a temine era stato prorogato fino al 31 dicembre con comunicazione inviata al dirigente in data 28 luglio, quindi ben prima dell’infausto evento.
La decisione della Corte viene impugnata avanti al giudice di legittimità.
LA SOLUZIONE
Dei 5 motivi di ricorso diamo evidenza solo del quinto per la sede che ci occupa.
Tizio lamenta che la Corte d’Appello abbia fatto malgoverno delle norme codicistiche che disciplinano l’interpretazione del contratto (artt. 1363, 1366,1367 e 1370), giungendo ad una errata interpretazione della polizza.
La censura coglie nel segno perché la Corte, nell’analizzare il testo contrattuale ed in particolare gli artt. 1, 16 e 18 delle condizioni generali ravvisa l’ambiguità e la scarsa chiarezza di dette clausole le quali generano un contrasto difficilmente eludibile per sostenere l’esclusione della copertura assicurativa.
Se l’art. 1 delle C.G. prevedeva che il diritto all’indennizzo era subordinato alla circostanza che l’infortunio o la malattia avesse “comportato la risoluzione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento”, l’art. 16 disponeva che l’assicurato dovesse allegare alla richiesta di indennizzo “la documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell’invalidità (solo nel caso ciò avvenga)”, il che sta a significare che il rapporto di lavoro può cessare per altre condizioni che non precludono il diritto all’indennizzo.
Anche il contenuto dell’art. 18 è difficilmente conciliabile con il presupposto basilare della polizza (art. 1), laddove dispone che la compagnia possa accertare l’invalidità “nel caso in cui non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro”. Per la Corte il contrasto e l’incongruenza con l’art. 1 è lampante “..se infatti non si fosse verificata la cessazione del rapporto di lavoro nessun indennizzo era teoricamente dovuto e nessuna invalidità perciò l’assicuratore era tenuto ad accertare”.
La scarsa chiarezza e ambiguità degli indicati articoli avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello (i) ad evidenziare l’equivocità delle clausole, (ii) a valutarle tra loro interpretandole ne loro complesso come richiede l’art. 1363 c.c. e (iii) e rilevatane la contraddittorietà avrebbe dovuto applicare principio dell’interpretazione contra proferentem ex art. 1370 c.c., ben diversamente, anzi ab contrariis da quanto ha fatto.
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[1] Corte di cassazione ordinanza del 6 febbraio 2025 n. 3013
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