RISK ASSESSMENT E ADEGUATEZZA

Autore: Elio Marchetti
ASSINEWS 373 – Aprile 2025

Nel precedente articolo sono stati esaminati sia gli obblighi di denuncia di sinistro sia la definizione contrattuale di sinistro – variabile a seconda della clausola adottata, claims made o loss occurrence – approfondendo i casi di denuncia tardiva e quali conseguenze possano comportare per l’assicurato.

Tuttavia, nel caso esaminato il problema riguarda sia il pregiudizio che subisce l’assicuratore per un’eventuale denuncia tardiva1, sia la definizione stessa di sinistro, che nella claims made ha dei contorni differenziati.

Nello schema seguente si riportano per quali assicurati sono operative le polizze in forma loss occurrence.

Nel caso specifico, un evento dannoso con lesioni fisiche, il momento in cui scatta l’obbligo di denuncia è certo: il “verificarsi del fatto dannoso”. Pertanto, per il committente, l’appaltatore e i subappaltatori il momento in cui scatta l’obbligo di denuncia non presenta criticità.

Diverso è il caso dei professionisti, dove vi sono diverse formule di copertura e diverse definizioni di sinistro.

Iniziamo con una premessa: nella formula claims made il sinistro è il “reclamo” o la “richiesta di risarcimento”.

L’avvio di un’inchiesta penale non costituisce una richiesta di risarcimento, ad eccezione del caso in cui i danneggiati si costituiscano parte civile ai sensi dell’art. 76 del codice di procedura penale. In questo caso vi è un’esplicita richiesta di risarcimento e in tutte le polizze con formula claims made si può aprire il sinistro.

Ma se in un procedimento penale non vi è costituzione di parte civile, qual è il momento in cui scatta il diritto/obbligo di denuncia sinistro?

Le polizze dei professionisti: formula ed efficacia temporale

Con la formula claims made con la clausola “Notifica di fatti e circostanze note”, dove per sinistro si intende esclusivamente “la richiesta di risarcimento”, l’assicurato può presentare la denuncia indifferentemente in una qualsiasi delle quattro fasi dell’azione penale come notifica di circostanza.

Effetti nefasti di una claims made inadeguata

Con la formula claims made tradizionale e senza la clausola “Notifica di fatti e circostanze note”, il professionista diligente che a seguito dell’evento grave denuncia immediatamente all’assicuratore il fatto (o successivamente in una delle fasi dell’azione penale), si vede respingere quasi sempre il sinistro, non trattandosi di “richiesta di risarcimento”.

Inoltre, si sono riscontrati casi diffusi in cui l’assicuratore, giunto a conoscenza di un potenziale sinistro, ha ritenuto tale informa zione una comunicazione di aggravamento di rischio, invocando l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile, con le seguenti azioni nei confronti dell’assicurato:

In altri termini, se la polizza è inadeguata, l’assicuratore può cercare, per il fatto stesso che l’assicurato ha segnalato un potenziale sinistro, di evitare di prenderlo in gestione. Si tralascia in questo contesto di commentare le possibili eccezioni che può esperire l’assicurato in sede legale: nel frattempo, tuttavia, si trova senza assicurazione, non essendo coperto il sinistro né dall’assicuratore uscente né da quello subentrante.

Se l’assicurato vuole rivolgersi ad altro assicuratore, deve sottoscrivere sempre un questionario o una dichiarazione contrattuale, formalizzata poiché di natura vessatoria, di non “essere a conoscenza di fatti e circostanze note”. Se risponde negativamente, trattandosi di un procedimento giudiziario già avviato, all’atto della denuncia di sinistro emergerà l’omissione di natura dolosa o gravemente colposa5 e il contratto sarà nullo ai sensi dell’art. 1892 del codice civile.

Se nel questionario, a domanda specifica, risponde correttamente di essere a conoscenza del sinistro grave e/o dell’azione penale, il nuovo assicuratore non gestirà e non garantirà il reclamo emergente in data successiva alla stipulazione, trattandosi di fatti e circostanze note esistenti all’atto della stipulazione del contratto: questi sono esclusi dalle condizioni di polizza.

In altri termini, una polizza claims made “tradizionale”, ancora diffusa sul mercato6, ha ampi margini per lasciare scoperto l’assicurato nel caso di evento denunciato prima di ricevere una richiesta di risarcimento.

Altro paradosso di una claims made inadeguata

Se un assicurato, conscio che può denunciare il sinistro solo in presenza di richiesta di risarcimento, attende l’esito del procedimento penale e la successiva richiesta di risarcimento per aprire la denuncia di sinistro, pur agendo formalmente in modo corretto, rischia di non ottenere una gestione efficiente del sinistro da parte dell’assicuratore, in quanto la posizione dell’assicurato potrebbe essersi aggravata nel corso del procedimento penale e l’assicuratore si troverebbe esposto ad indennizzi potenzialmente più elevati di quelli eventualmente negoziabili in via stragiudiziale.

L’assicuratore potrebbe eccepire una denuncia tardiva ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile? Formalmente, in una claims made inadeguata7 no, non essendosi verificati i presupposti di un sinistro, ma nei fatti ha subito un pregiudizio, in quanto non è stato informato circa l’andamento dell’indagine penale. Formalmente, un’azione penale non implica una responsabilità civile; inoltre, l’assicuratore non copre le spese di difesa in sede penale. Dove sorge il pregiudizio per l’assicuratore?

L’assistenza legale nelle polizze di responsabilità civile

Nella loss occurrence il fatto dannoso è noto e l’obbligo di denuncia sulla polizza di responsabilità civile ricorre. Nella claims made è possibile in presenza della clausola fatti e circostanze note, mentre la denuncia è insidiosa in assenza della predetta clausola. L’indagine penale genera un conflitto d’interessi tra assicurato e assicuratore, i quali hanno obiettivi formalmente contrapposti:

Questo conflitto reale è spesso superato dalla prassi dei danneggiati di agire nel giudizio penale attraverso la costituzione di parte civile8: con la costituzione di parte civile sono valutate contemporaneamente le responsabilità civile e penale. In questo caso, la denuncia di sinistro non è foriera di conflitti interpretativi.

Qualora l’assicurato citato a giudizio richieda nella comparsa di costituzione l’assistenza dell’assicuratore, questo è obbligato ad assisterlo formalmente in sede civile e ha pieno titolo a partecipare al giudizio.

Pertanto, un ritardo della denuncia del fatto originario (crollo dell’impalcatura con lesioni fisiche) può aggravare le spese legali e l’indennizzo a carico dell’assicuratore, in particolare quando si avvii la sola azione penale e la denuncia all’assicuratore venga presentata solo a seguito del reclamo (richiesta di risarcimento in sede civile).

Claims made inadeguata: quando denunciare il sinistro?

La delicata questione può essere risolta informalmente nel dialogo tra le parti, quando queste siano immediatamente consce della contraddizione insita nella clausola mancante e interagiscano prima di azioni formali e in assoluta buona fede.

Sovente, nei casi di sinistro con lesioni gravi, l’assicuratore ha interesse a seguire indirettamente9 l’evolversi del procedimento penale per valutare quale sia il potenziale rischio di una condanna del proprio assicurato, poiché ne aggraverebbe sicuramente la posizione in sede di responsabilità civile. Pertanto la contraddizione viene risolta in nome di un interesse comune.

Ma nel caso di sinistri minori, potrebbero prevalere i vincoli formali, con conseguenze negative per l’assicurato. La Suprema Corte ha un orientamento favorevole agli assicurati, ma sarebbe interessante avere una statistica della percentuale di conflitti sulla claims made che giunge alla Cassazione…

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1 Trattato nel precedente articolo, ASSINEWS, n. 372 di marzo 2025.

2 La copertura della r.c. professionale di architetti e ingegneri è stata introdotta con il D.P.R. 137 2012, ma non sono state definite specifiche del contenuto dei contratti. Pertanto, ad eccezione dei contratti tipo previsti nei “settori esclusi” (gestori di servizi di pubblico interesse) e definiti con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, i singoli professionisti devono stipulare contratti liberi, ovverosia non regolamentati per quanto attiene condizioni di copertura e massimali. Il quadro si presenta dunque molto variegato.

3 Ferma l’eventuale applicazione dell’art. 1915 c.c..

4 In alcune Convenzioni di associazioni professionali, data l’ampia casistica riscontrata di casi contestati nelle polizze tradizionali, è stata introdotta, per analogia con quanto avvenuto con le polizze D&O, una definizione di sinistro (o richiesta di risarcimento) più estensiva, comprendente tutte le inchieste e le azioni avviate da un’autorità (civile, penale, amministrativa) così da fugare debbi interpretativi e tutelare maggiormente gli assicurati.

5 Il fatto era già avvenuto e inoltre, non era ignoto ai soggetti coinvolti nel procedimento penale.

6 A riprova, citiamo il decreto ministeriale 15 dicembre 2023 n. 232, relativo ai requisiti minimi della polizza r.c. relativa alle professioni sanitarie, che ha introdotto una definizione di sinistro estesa ai procedimenti giudiziari. Tuttavia, se questo decreto ha evitato i comportamenti opportunistici degli assicuratori nelle azioni penali, ha omesso di prevedere l’obbligo di ricevere le denunce per fatti e circostanze note. Per approfondimenti circa la diffusione delle polizze claims made inadeguate, Elio Marchetti, Claims made e termini per la denuncia di sinistro – un problema giuridico o di adeguatezza contrattuale? ASSINEWS, n. 335, novembre 2021; Elio Marchetti, Claims made e r.c. professionale degli intermediari, ASSINEWS, n. 307, aprile 2019.

7 Nell’accezione da noi esaminata, ovverosia in assenza della clausola notifica di fatti e circostanze note

8 Questa azione rituale implica la richiesta del risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai danneggiati e/o dai loro eredi

9 Incaricando uno studio legale di tenere i contatti con il fiduciario del soggetto rinviato a giudizio, al fine di avere informazioni aggiornate sullo stato dell’inchiesta e valutare l’opportunità di offrire un indennizzo ai danneggiati prima della conclusione del giudizio.

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