PREVIDENZA

Autori: Maria Elisa Scipioni e Silvin Pashaj
ASSINEWS 373 – Aprile 2025

La nuova opportunità in vigore dal 2025

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 al comma 181, ossia la legge di Bilancio 2025, ha introdotto un’innovativa forma di coordinamento tra il primo e secondo pilastro previdenziale, cioè tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare.

181. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato.[…]”

Per capire bene di cosa si tratta facciamo un passo indietro.

L’articolo 24, co. 11 del d.l. n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011, più comunemente conosciuta come legge Fornero, aveva introdotto un nuovo canale di pensionamento anticipato per tutti coloro che hanno iniziato a contribuire successivamente al primo gennaio 1996 conseguibile al soddisfacimento di 3 requisiti:

  • compimento di 62 anni di età (requisito da incrementare alla speranza di vita, a oggi è necessario aver compiuto 64 anni);
  • 20 anni di contribuzione effettiva;
  • importo della pensione almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

 

Successivamente, con la legge di Bilancio 2024, questo canale di pensionamento subì una stretta che ha previsto:

  • l’applicazione della finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • l’aumento dell’importo soglia necessario per maturare la prestazione da 2,8 a 3 volte l’assegno sociale, salvo si tratti di donne con figli: l’importo resta a 2,8 volte in presenza di un figlio; diventa 2,6 volte in caso di due o più figli;
  • la previsione di un tetto alla rendita massima conseguibile pari a 5 volte il trattamento minimo Inps, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, 67 anni;
  • la previsione che il requisito contributivo pari a 20 anni sia oggetto di adeguamento progressivo alla speranza di vita Istat.

 

Fino ad arrivare all’ultima revisione con la legge di Bilancio 2025 che ha introdotto, quale novità assoluta, la possibilità di integrare la previdenza complementare alla pensione pubblica nei casi in cui non si riesca a raggiungere la suddetta soglia d’importo. Il montante maturato nel fondo pensione o PIP si somma a quello maturato con i contributi di previdenza pubblica alla data di maturazione dei requisiti e si verifica se, applicando il coefficiente di conversione INPS, la soglia minima venga soddisfatta. Per questi casi però il requisito di contribuzione accreditata deve essere incrementato di 5 anni per decorrenze entro il 2030 e di 10 anni per decorrenze superiori, rispetto a quanto detto in precedenza. Inoltre con la nuova normativa la soglia d’importo del 3 passa al 3,2 volte l’assegno sociale dal 2030. Lo stesso meccanismo vale anche per soddisfare la soglia d’importo pari all’assegno sociale nel caso di pensione di vecchiaia contributiva con 67 anni d’età e 20 anni di contribuzione accreditata.

Evidentemente, determinare la decorrenza di pensione diventa un gioco di equilibrio tra numero e misura di contributi accreditati sia nel primo, sia nel secondo pilastro, senza dimenticare l’incidenza su di essi delle rivalutazioni date dai parametri macroeconomici e dai mercati.

Vediamo quindi con un esempio concreto che impatto ha la nuova previsione normativa ai fini dell’anticipo di pensione pubblica considerando il coordinamento con l’adesione a una forma di previdenza complementare.

Prendiamo un soggetto nato a marzo 1967, associato in partecipazione dal gennaio 1997, quindi iscritto alla Gestione Separata INPS con un reddito attuale di 45.000 € (crescita reale 1,5% oltre l’inflazione).

In questo caso la prima decorrenza della pensione sarà a novembre 2034, quando il soggetto compirà l’età minima richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Essendo un soggetto contributivo puro che ha iniziato a lavorare dopo il 1996, rientra nel perimetro di applicazione della nuova normativa e pertanto potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di cumulare un’eventuale posizione alla previdenza complementare al fine di anticipare la decorrenza, sempreché siano rispettati i seguenti requisiti:

  • età maggiore o pari a 64 anni (con elevazione progressiva allineata alla speranza di vita);
  • anzianità contributiva 25 anni effettivi che saliranno a 30 anni dal 1° gennaio 2030 (con elevazione progressiva allineata alla speranza di vita);

  • importo della pensione inferiore a 3 volte l’assegno sociale (3,2 volte dal 2030). Per le donne con un figlio 2,8 volte e con più figli 2,6 volte.

 

Ponendo il caso che il soggetto in questione abbia già aderito alla previdenza complementare, ed abbia già maturato circa 20.000 euro di montante, versando al fondo pensione un contributo annuo di circa 8.500 euro l’anno potrebbe anticipare il pensionamento fino alla data massima di anticipo, ossia a novembre 2031 ben tre anni prima. Questo versamento gli consentirà di maturare il montante necessario ai fini del soddisfacimento dell’importo soglia minimo richiesto alla data in cui avrà maturato anche i requisiti anagrafici e contributivi vigenti.

Si tratta di un esborso di denaro comunque considerevole circa 550 euro al mese netti, considerando il beneficio fiscale entro il limite massimo di deducibilità previsto dalla normativa e che ricordiamo essere 5.164,57 euro l’anno.

Tuttavia, anche versando un contributo annuo di circa 5.000 euro, quindi pienamente all’interno del plafond di deducibilità, corrispondenti a un versamento mensile netto di circa 270 euro, il soggetto riuscirebbe comunque ad anticipare l’uscita dal mondo del lavoro di ben due anni (luglio 2032) rispetto alla decorrenza naturale della pensione.

Va comunque ricordato che la pensione così ottenuta, ossia coordinando i due pilastri (obbligatorio e complementare), non potrà essere cumulata con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il limite di 5.000€ di lavoro autonomo occasionale, sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia, quindi nel caso specifico fino a novembre 2034.

Pertanto, con il proliferare della legislazione in materia risulta sempre più indispensabile avvalersi di strumenti avanzati di consulenza in grado di fornire risposte quantitative che tengano conto di tutti gli aspetti intercorrenti oltre che delle propensioni dei soggetti esaminati. Tanto più che alla luce della nuova normativa i pilastri del nostro sistema previdenziale, rispondenti a normative diverse, possono essere coordinati tra loro.

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