di Leandro Giacobbi.

Alla Commissione Parlamentare VIII della Camera dei deputati, dopo l’intervento del Presidente di ANIA, è stato il turno di IVASS, rappresentato da Riccardo Cesari, Consigliere dell’Istituto di Vigilanza. Cesari ha fornito il contributo dell’Istituto nell’ambito dell’esame del disegno di legge C. 2333, volto alla conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, contenente le misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

L’intervento, dopo un passaggio sul perimetro dei soggetti coinvolti, si è soffermato sul concetto del “limite di tolleranza” al rischio di ciascuna impresa di assicurazione che opererà nel business della copertura dei rischi catastrofali.  Infatti, l’art. 5 del Regolamento (D.M. 18/2025) richiede che le imprese definiscano la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi i limiti di tolleranza al rischio.

 

Cercando di decriptare il linguaggio tecnico del legislatore, possiamo descrivere il limite di tolleranza come il livello massimo di esposizione al rischio che una compagnia è disposta ad accettare, considerando la propria capacità finanziaria e operativa. Tale limite rappresenta una misura precauzionale per garantire che l’impresa possa sostenere le eventuali richieste di indennizzo senza comprometterne la propria stabilità.  È evidente quanto possa risultare pericoloso il superamento del limite di tolleranza al rischio stabilito da ciascuna impresa.

A tal proposito, l’art. 5 prevede che, in tali circostanze, l’impresa debba interrompere immediatamente l’assunzione dei nuovi rischi, informando senza indugio l’IVASS e i terzi interessati tramite una comunicazione pubblicata sul proprio sito web. In questo contesto, è necessario bilanciare l’obbligo di contrarre imposto alle compagnie con il superamento del limite di tolleranza, che permette loro di essere esonerate da tale obbligo ed è facile capire perché Cesari ha sottolineato il ruolo centrale di IVASS che sarà chiamato a valutare la coerenza dei limiti di tolleranza al rischio con la politica di assunzione e di riassicurazione ai fini del mantenimento delle condizioni di sana e prudente gestione nel rispetto dell’obbligo a contrarre. Questa attività di vigilanza non è banale perché richiederà un’azione di verifica e controllo della “Relazione Annuale” del titolare della funzione di gestione del rischio di ciascuna impresa (art. 30 Regolamento IVASS n.38/2018), dove dovranno essere riportate le metodologie e i modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza.

La seconda parte dell’intervento di IVASS è stata, invece, dedicata agli strumenti che verranno messi in atto per dare adempimento alla “trasparenza” di questa offerta assicurativa. Infatti, oltre a quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 18/2025 che impone alle imprese di pubblicare sul proprio sito internet il documento informativo precontrattuale (DIP) e le condizioni di contratto praticate, Cesari ha informato la Commissione Parlamentare che l’art. 1, comma 105-bis, della legge di bilancio, inserito dall’art. 22 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 attribuisce all’IVASS il compito di istituire e gestire un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali e da eventi catastrofali offerti dalle imprese di assicurazione.

In questo “cantiere”, le prime riflessioni dell’Istituto di Vigilanza prevedono un approccio graduale e progressivo. Pertanto, vi sarà inizialmente un portale che presenterà con il massimo dettaglio i prodotti di ciascuna impresa per poi implementarlo, in analogia con le indagini statistiche dei prezzi effettivi per la garanzia r.c. auto (IPER), con le indicazioni di riferimento sui prezzi effettivi praticati nelle varie aree del Paese. Si tratta di un progetto ambizioso che presenta un livello di complessità decisamente elevato, ma se si riprendono le conclusioni dell’audizione dove Cesari precisa che “il successo della riforma dipenderà dalla diffusione delle coperture: solo un ampio grado di mutualità potrà contribuire a contenere i premi assicurativi; diversamente, il costo della copertura sarà elevato proprio nelle aree geografiche più esposte alle calamità naturali e ciò potrebbe determinare il rischio di fallimento della riforma”, appare evidente come il portale informatico descritto costituisca uno strumento indispensabile.

La possibilità di avere evidenza del costo assicurativo su tutto il mercato assicurativo permetterà agli assicurati di utilizzare al meglio la competizione sul prezzo tra le imprese, ma soprattutto permetterà a IVASS di comprendere le dinamiche del mercato sul territorio, individuando situazioni in cui premi eccessivamente conservativi ostacolino la diffusione delle coperture assicurative e ne limitino il grado di mutualità. In conclusione, Cesari ha richiamato l’esigenza di creare le condizioni per una cultura della prevenzione per la mitigazione dei rischi catastrofali. È una puntualizzazione da rimarcare perché è un passaggio ineludibile, tenuto anche conto che questi investimenti potranno avere un ritorno immediato anche in termini di riduzione dei costi della copertura.

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