GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 373 – Aprile 2025

La compagnia deve risarcire il danno quando il sinistro è stato intenzionalmente provocato, nell’adempimento di un dovere

Non si sono ancora sopite le polemiche, e le connesse dispute a favore o contro, nel recente caso di cronaca che ha visto la tragica fine di un ragazzo a bordo di un motorino, schiantatosi contro un palo a seguito dell’inseguimento della Polizia, per non essersi arrestato all’intimato segnale di Alt.

Casi similari si verificano con frequenza sulle strade italiane (e non solo) e i danni provocati in dette circostanze coinvolgono

molto spesso terzi estranei (veicoli che vengono danneggiati o persone attinte durate gli inseguimenti), nonché i medesimi soggetti coinvolti dell’inseguimento.

Se il danno a terzi è agevolmente riconducibile al danno da circolazione stradale e soprattutto al Capo III del Codice delle Assicurazioni private (il che non implica che detto danno venga sempre risarcito con facilità), il danno subito dagli “inseguiti” o dagli “inseguitori” merita un’attenzione maggiore, perché la circolazione stradale in detti casi è solo un pezzo del puzzle che compone la fattispecie risarcitoria.

Di questo problema si è occupata con una recente ordinanza la Corte di Cassazione1, la cui pronuncia è quanto mai opportuna o meglio tempestiva.

 

Il caso

Due vigili della Polizia Municipale di Venezia, si pongono all’inseguimento di un veicolo condotto da Tizio, il quale non si ferma ai controlli di legge e si lancia in contromano a forte velocità speronando alcune vetture in sosta e mettendo in pericolo la pubblica incolumità.

Per arrestare la folle corsa del veicolo i Vigili lo tamponano, ma nell’urto subiscono delle lesioni personali.

Il veicolo, di proprietà di Caio, risulta privo di copertura assicurativa, così gli agenti rivolgono domanda risarcitoria a Generali Ass.ni, quale impresa designata dal FGVS, che respinge il sinistro. Il Giudice di Pace di Venezia accoglie la loro domanda e le Generali propongono appello.

Il Tribunale di Venezia conferma parzialmente la sentenza di primo grado, rideterminando il solo quantum, e ribadisce l’esclusiva responsabilità del fuggitivo Tizio per non essersi arrestato all’alt.

Il tamponamento del suo veicolo, effettuato dall’agente, doveva ritenersi atto dovuto, in quanto commesso in stato di necessità e con una “condotta proporzionata al pericolo” in corso. La compagnia non condivide la decisione e ricorre al Supremo Collegio.

 

La decisione

Generali propone un solo motivo di censura, rimproverando al giudice di aver erroneamente ritenuto Tizio esclusivo responsabile del danno e di aver applicato le norme sulla responsabilità per la circolazione stradale, con particolare riferimento all’art. 283 c.d.a2, assunto il dato incontrovertibile che il tamponamento è stato effettuato coscientemente e volontariamente dall’agente Mevio.

A parer loro, la scriminante dello stato di necessità, pur rilevante sotto il profilo penalistico, non può trovare applicazione in sede civile: il tamponamento è stata una condotta illecita attuata volontariamente e mai provocata o determinata in alcun modo da Tizio.

La Corte di Cassazione rigetta il motivo per la sua infondatezza, dichiarando, peraltro, l’inammissibilità di altra parte della doglianza di cui non ci occupiamo.

Per la Corte il Tribunale lagunare non ha errato nel sussumere la fattispecie concreta nell’alveo della circolazione stradale e in quella particolare prevista dagli artt. 2054 c.c. e 283 cda ed è intervenuta solo per correggere un aspetto della motivazione, permanendo il resto la sua conformità al diritto.

Il tamponamento da parte degli agenti non può qualificarsi come un mero incidente stradale, ma deve essere inserito all’interno di una più ampia condotta messa in atto dagli agenti quale quella di attività di pubblica sicurezza. Gli stessi, infatti, hanno agito in adempimento ad un dovere ai sensi dell’art. 51 del codice penale ed il sinistro è stato provocato in relazione a detta finalità piuttosto che per lo stato di necessità ex art. 54 c.p. come ritenuto erroneamente dal Tribunale.

Che trattasi di adempimento di un dovere a loro imposto, la Corte lo deduce dall’obbligo previsto per gli agenti della Polizia Municipale (indipendentemente dalla circostanza che gli stessi possano o meno assumere nell’occorso la qualifica di agenti di pubblica sicurezza) di vigiliare e mantenere l’ordine pubblico e di intervenire ove sussistano situazioni di evidente pericolo e gravità per la pubblica sicurezza.

Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente motivato sul punto e la Corte ne plaude, se sol si considera che Tizio si è dato alla fuga per sottrarsi al controllo, rifiutando di sottoporsi all’alcol test, speronando le vetture in sosta, viaggiando contromano ad elevata velocità in assenza di patente di guida.

L’inseguimento del prevenuto ed il tamponamento messo in atto dagli agenti era doveroso ed il loro intervento risolutivo è stato attuato legittimamente, con “condotta proporzionata al pericolo” in atto.

La Corte, poi, si pregia di analizzare l’applicabilità delle norme afferenti alla responsabilità da circolazione stradale e al danno oggetto della richiesta risarcitoria non solo con riguardo al (1) codice della strada, ma soprattutto con riferimento agli artt. (2) 2043 e 2054 c.c. e all’art. (3) 283 c.d.a., quest’ultimo oggetto specifico del ricorso da parte di Generali, che esclude la sussunzione del tamponamento nella fattispecie della circolazione stradale.

1) Per quel che concerne la declinazione del caso concreto al concetto di circolazione con riferimento alle norme del codice della strada, il Collegio non pone dubbi sul fatto che la condotta posta in atto dagli agenti debba essere inquadrata nell’ambito della circolazione, posto che l’attività di questi ultimi è precipuamente diretta alla vigilanza sulle pubbliche vie. La circostanza, poi, che gli agenti non abbiano osservato i divieti e le prescrizioni del codice della strada, è scriminata dall’essersi posti all’inseguimento, attivando i segnali acustici e luminosi (lampeggiante) previsti per legge.

2) Per quanto invece attiene al concetto di circolazione con riferimento alle norme del codice civile da applicarsi al caso, se ad una prima analisi non v’è dubbio che il tamponamento volontario possa essere declinato come fatto illecito ex art. 2043 c.c., in seconda battuta detta condotta deve essere analizzata alla luce dell’art. 51 c.p., traendo l’ovvia conseguenza che il tamponamento è stata una condotta doverosa e scriminata, attuata per la tutela dell’incolumità pubblica, ancorché connotata dai requisiti dell’illiceità ex art. 2043 c.c.; il sinistro provocato altro non è che una “occasionale modalità” dell’operazione di pubblica sicurezza.

Se questo vale in senso generale – ovvero condotta scriminata avuto riguardo alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. – a maggior ragione vale con riguardo alla disciplina speciale dell’art. 2054 c.c., che dell’articolo 2043 è un figlio minore.

Non v’è dubbio per la Corte che il caso rientri a pieno titolo nel concetto di circolazione stradale e della responsabilità conseguente alla conduzione di un veicolo e, alla luce della ricostruzione fattuale, il solo Tizio deve ritenersi responsabile del sinistro e dello scontro che ha provocato dalle lesioni personali.

Quest’ultimo, sottraendosi volontariamente all’identificazione e ponendosi in fuga ha, da un lato, accettato il rischio di creare danno e pericolo a terzi e, dall’altro, ha obbligato gli agenti ad adottare una condotta atta ad eliminare il pericolo, operazione che è stata posta in essere nel rispetto del principio di proporzionalità, ancorché in violazione delle prescrizioni del codice della strada.

3) Sgomberato il campo dall’eccezione sollevata da Generali e aperta la via all’ampia applicabilità delle norme sulla circolazione stradale, diventa assai agevole e di palmare evidenza riconoscere che le lesioni subite dagli agenti nel sinistro dovranno essere risarcite alla luce delle norme che regolano la RCA.

Nel caso di specie non v’è dubbio che la responsabilità di Tizio conducente del veicolo privo di assicurazione, sarà addebitabile in concorso con il proprietario del veicolo e con Generali Ass.ni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

“È proprio l’utilizzo di un’autovettura da parte del D.D. – nell’innesco della complessa sequenza causale che, con le accertate modalità, ha condotto al cagionamento delle lesioni agli agenti – a ricondurre l’intera vicenda risarcitoria nell’ambito della circolazione stradale e dunque a determinare la piena operatività sia dell’art. 2054 comma 3 c.c. sia dell’art. 283 c.d.a”.

La legittimazione passiva di Generali Ass.ni non può essere contestata, né disconosciuta una volta accertata la responsabilità di Tizio e la carenza di copertura assicurativa del veicolo; allo stesso risultato si perverrebbe ove, diversamente dal sinistro de quo, il veicolo fosse stato regolarmente assicurato, dovendo la compagnia assicuratrice rispondere quale coobbligata ex lege al risarcimento del danno provocato al terzo danneggiato per colpa del suo assicurato.

Il principio delineato dalla Corte è chiaro ed il messaggio pro futuro mi auguro sia altrettanto forte e chiaro: “tenere una condotta che rende necessaria la manovra di emergenza della polizia locale è censurabile come fatto contrario alle regole della circolazione stradale ed impone di assicurare la garanzia dei danni che ne derivano per la RCA, si tratti in via ordinaria dell’assicuratore o, qualora il veicolo sia sprovvisto di copertura assicurativa, del FGVS”.

Se come spesso avviene, la rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo non avrà esito positivo, sarà sempre la collettività degli assicurati a pagare per le responsabilità altrui.

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1 Corte di Cassazione, ordinanza del 25 febbraio 2025 n. 4963

2 Art. 283 d. lgs n. 209/2005 “1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; …omissis”

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