di Bianca Pascotto

Tempus regit actum recita il noto broccardo latino, ovvero un atto giuridico è regolato dalla norma vigente nel momento in cui è posto in essere.

Ma il decorso del tempo non è scevro da conseguenze soprattutto quando tra l’instaurazione di un giudizio ed il suo epilogo dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio, si è verificato uno tsunami di pronunce giurisprudenziali e di modifiche legislative che hanno sconvolto l’incipit iniziale.

È il caso affrontato dalla Suprema Corte con l’ordinanza del 27 marzo 2024 n. 8244 che ha interessato l’art. 122 cod. ass. oggi integralmente modificato dal D.lgs. 186/23, ma che già precedentemente era stato attenzionato e di fatto “riformato” dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 29 aprile 2021 (causa C 382/19) e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia del 30 luglio 2021 n. 21983.

IN BREVE

La vicenda vede coinvolto un autocarro di proprietà della società Alfa, ubicato nel piazzale della sede di quest’ultima e danneggiato da altro veicolo.

Alfa attiva la procedura Card nei confronti della sua impresa assicuratrice Allianz che rispinge il danno.

Alfa si rivolge al Tribunale di Trieste e la difesa dell’Allianz contesta la domanda, sostenendo che il sinistro si era verificato in luogo privato (area di carico e scarico di Alfa) e non in area pubblica o a questa equiparata, con conseguente inapplicabilità delle regole sull’assicurazione RCA e dell’azione diretta esperita ai suoi danni.

Il Tribunale accoglie la domanda attorea e Allianz impugna la decisione avanti la Corte d’Appello che con pronuncia del febbraio 2020, accoglie le doglianze dell’appellante.

Alfa si rivolge alla Corte di Cassazione con due motivi di ricorso, a cui Allianz si oppone.

LA SOLUZIONE

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati
Scollegato con successo.

© Riproduzione riservata