Sportivi più tutelati. La riforma, infatti, ha introdotto una nuova disciplina non soltanto ai fini pensionistici, ma anche a tutela dei casi di malattia, maternità e disoccupazione, che, fino al 30 giugno 2023, non era garantita alla generalità dei lavoratori dello sport. Lo ricorda l’Inps nella circolare n. 50 del 25 marzo 2024, dettando le istruzioni sugli oneri (le c.d. contribuzioni minori). Casi a parte vanno considerati quello degli istruttori e dei direttori tecnici, prima della riforma iscritti al fondo spettacolo e che potevano conservare tale iscrizione mediante opzione (il termine è stato recentemente prorogato fino al 30 giugno 2024); e quello degli operai e impiegati iscritti, prima e dopo la riforma, al fondo spettacolo. Non solo pensione. La riforma del lavoro sportivo (dlgs 36/2021) ha operato su entrambi i fronti delle tutele del lavoro: quello previdenziale e quello assistenziale (c.d. tutele minori). Sul secondo fronte ha esteso le discipline relative alle tutele di malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità e contro la disoccupazione in base al rapporto di lavoro.