Selezione di notizie assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali
Gli infortuni sul lavoro? Si riesce maggiormente a prevenirli (soprattutto quelli gravi) laddove si adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato e accreditato. In dettaglio, la frequenza degli incidenti diminuisce di circa un quarto e la gravità media dell’infortunio si riduce di poco meno del 30%. A evidenziarlo è l’Inail in uno studio realizzato in collaborazione con Accredia, ente italiano di accreditamento, sull’efficacia del Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) nella riduzione dei costi sociali ed economici relativi agli infortuni sul lavoro. Cifre alla mano: su un campione di 7.048.530 lavoratori ci sono stati 38.500 infortuni in meno, 11.165 dei quali con una gravità minore, per una riduzione complessiva dei costi di oltre 2 miliardi di euro (2.116.114.000 euro) che imprese, famiglie e paese intero hanno evitato di sopportare insieme alle sofferenze legate alla tragicità dell’evento.
Meno lavoro nero, più sicurezza sul lavoro. È l’equazione alla base della “patente a crediti” che, dal 1° ottobre, rappresenterà l’inevitabile titolo abilitante per poter lavorare nei cantieri edili. Con un punteggio iniziale di 30, anche se ne basteranno 15 per operare, i crediti verranno decurtati in presenza di violazioni delle norme di prevenzione ovvero d’infortuni (l’infortunio mortale, per esempio, taglia 20 crediti). Per ottenere la patente, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi, occorrerà, tra l’altro, il Durc, il Dvr (Documento valutazione rischi) e il Durf (Documento unico regolarità fiscale). A stabilirlo è l’art. 29 del decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 30 aprile.
L’Unione europea duplica il numero delle condotte dannose per ambiente e salute che devono essere obbligatoriamente perseguite come reato in tutti gli Stati membri. E chiede di applicare, nei casi più gravi, sanzioni detentive non inferiori a determinati standard. La riforma delle regole eurounitarie sulla tutela penale dell’ecosistema arriva con la nuova direttiva licenziata dall’Ue in via definitiva lo scorso 26 marzo 2024, in viaggio verso la Gazzetta ufficiale, e destinata a sostituire lo storico omonimo atto del 2008. Ma rispetto alla direttiva 2008/99/Ce, il nuovo provvedimento europeo non si limita a tracciare le grandi linee del futuro diritto penale, entrando invece nel dettaglio degli elementi strutturali dei reati, in quanto: in relazione alla loro “tipicità”, descrive analiticamente le fattispecie da perseguire; in merito alla “antigiuridicità”, limita a monte le ipotesi di esenzione da responsabilità; con riferimento alla “colpevolezza”, definisce i diversi profili di imputazione psicologica degli illeciti.
Se l’autovelox non è omologato (anche se approvato) il verbale è illegittimo e l’automobilista ha più chance di farsi annullare la sanzione, ma per poterle sfruttare deve presentare ricorso, senza confidare in annullamenti d’ufficio. È lo scenario aperto dall’ordinanza della Corte di cassazione, seconda sezione civile, n. 10505 del 18 aprile 2024, che impone alle amministrazioni di assumere decisioni sia a proposito della gestione dei procedimenti pendenti sia delle modalità future di accertamento per le amministrazioni. Tuttavia, l’ordinanza citata potrebbe non essere la parola definitiva, considerato che è la prima pronuncia con cui una sezione semplice della Cassazione prende questa posizione e, quindi, potranno esserci future decisioni difformi.
Risponde tutto il consiglio di amministrazione se l’amministratore delegato deruba la società. Anche il presidente del cda, dunque, è condannato a pagare per il passivo della srl quando non blocca i prelievi indebiti compiuti dall’amministratore dai conti bancari dell’impresa. Il consigliere non esecutivo, infatti, risulta responsabile in solido dei danni arrecati all’ente e ai creditori, laddove di fronte ai segnali d’allarme sulla gestione della società, emersi o comunque rilevabili, non chiede conto al delegato delle operazioni compiute. Il tutto sia per negligenza sia per inerzia. Si applica il principio dell’agire informato: l’amministratore senza delega non può limitarsi ad aspettare di ricevere le informazioni sulla gestione da parte dell’ad, ma deve attivarsi per ottenere i chiarimenti e i dati mancanti oppure è tenuto adottare i rimedi giuridici più adeguati quando non si ritiene soddisfatto, dalla revoca della delega all’avocazione al consiglio di amministrazione, fino alle misure cautelari. Così la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 10739 del 22/4/2024, pubblicata dalla prima sezione civile.
Tra le famiglie a regnare è la cautela nella richiesta di credito. Si registra, infatti, nei primi tre mesi dell’anno, una contrazione del 3,4% sulle richieste di prestito. Sono da segnalare, però, tendenze opposte per i finanziamenti finalizzati, ossi quelli legati all’acquisto di un determinato bene o servizio (auto, elettrodomestici e così via), e i prestiti personali, finalizzati cioè ad avere più liquidità o a saldare dei debiti: i primi proseguono, infatti, la loro curva discendente (-10% nel primo trimestre dell’anno); i secondi mantengono una dinamica positiva (+5,2% nei primi tre mesi 2024). Anche se, pur in questo caso, a prevalere è la prudenza: si chiedono prestiti per piccoli importi e con rate diluite fino a cinque anni. Non solo. Accanto agli attori tradizionali, iniziano ad affacciarsene di nuovi, che sfruttano le nuove tecnologie.
È legittimo il calcolo d’imposta su una rendita vitalizia, contenuto in un avviso di liquidazione, laddove si limiti a richiamare la specifica normativa di riferimento che prende a parametro il valore di mercato al quale ragguagliare uno specifico coefficiente stabilito dalla normativa vigente. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 3357/2023, depositata il 2 ottobre 2023. Una società di assicurazioni aveva impugnato un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate pretendeva la maggiore imposta di registro su una sentenza avente a oggetto una rendita vitalizia di oltre 43 milioni di euro. La ricorrente, invero, lamentava che la normativa in materia di coefficienti applicabili per l’individuazione del valore presunto di una rendita vitalizia quale base imponibile dell’imposta di registro palesava una evidente illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 46 comma 2 lettera c) del dpr n. 131/86, dell’art. 3 comma 164 della l. n. 662/1996 e del dm 20 dicembre 2019 approvante il prospetto dei coefficienti applicabili per il 2020 e che, oltretutto, l’utilizzo di coefficienti violava i principi di uguaglianza, ragionevolezza e dell’adeguatezza, nonché il canone della capacità contributiva. L’ufficio, dal canto suo, costituendosi in giudizio, si limitava a rappresentare la correttezza del proprio operato, posto che alla natura dell’imposta di registro come “imposta d’atto”, consegue una liquidazione vincolata ai canoni di legge vigenti, ai quali si era semplicemente attenuta.
Niente caparra se salta il rogito perché l’acquirente non è riuscito a ottenere, in buon fede, il placet del comune: il venditore non ha diritto a incamerare la quota quando non è concesso il titolo. È quanto emerge dall’ordinanza n. 5976 del 6/3/2024, emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione, secondo cui il promittente venditore dell’immobile non può trattenere la caparra confirmatoria nel recedere dal preliminare solo perché il promissario acquirente non riesce a ottenere l’autorizzazione al cambio di destinazione d’uso dei locali, come invece pattuito tra loro. Il contratto, infatti, è soggetto a una condizione sospensiva potestativa mista: risulta subordinato al conseguimento del titolo abilitativo, mentre contestualmente le parti sottoscrivono anche una scrittura privata che dà mandato al promissario acquirente, che deve attivarsi presso il comune per ottenere l’autorizzazione. Non si può tuttavia considerare avverata la condizione per causa imputabile al promissario acquirente: l’omissione non è contraria a buona fede.
Non si può differenziare il risarcimento del danno parentale tra i fratelli della vittima di omicidio stradale solo perché uno di loro non viveva più con il de cuius, perché più grande di età: non conta di per sé il fattore anagrafico né la circostanza che lo stretto congiunto del danneggiato avesse deciso di stabilire la residenza altrove. Così la Corte di cassazione penale, sez. quarta, nella sentenza n. 10648 del 14/03/2024.
Obbligazioni verdi, social bond e green loan. Sono questi i principali strumenti di finanza sostenibile a disposizione delle imprese per il raggiungimento e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità definiti dai fattori Esg (Environmental, social, governance, ovvero ambientale, sociale e di governance). Da quanto si legge nello Studio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti “Sostenibilità, governance e finanza dell’impresa, impatto degli Esg con particolare riferimento alle pmi”, dopo una prima spinta al tema della sostenibilità derivata dall’approvazione da parte del Parlamento europeo del “Green deal” nel 2020, la finanza sostenibile muove soprattutto dalle sollecitazioni derivanti dal mercato e dalle modalità con le quali il settore bancario recepisce e applica le innovazioni sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (Oac). Tali cambiamenti avranno riflessi anche nelle procedure operative degli istituti di credito che incideranno in maniera sempre più significativa sulla valutazione della solvibilità delle imprese che chiederanno di essere affidate dal sistema finanziario (e di riflesso sulla stabilità e solidità delle stesse banche). Le attività identificate per una gestione aziendale green e social, infatti, dovranno essere allineate agli obiettivi della regolamentazione bancaria e creditizia, la cui funzione di trasparenza e di intellegibilità informativa è il minimo comune denominatore di tutti i componenti che formano la cornice giuridica di sustainability disclosure dell’ordinamento europeo.