Anche il danno psichico da responsabilità sanitaria, se cronico e accertato clinicamente, va classificato come danno biologico e non come danno morale. Pronunciandosi su una vicenda di responsabilità sanitaria addirittura del 2002, la Cassazione (ordinanza n. 10787 del 22 aprile 2024) chiarisce in modo netto che occorre ben distinguere, nel liquidare il danno non patrimoniale da lesione fisica, il danno morale dal danno psichico. E, soprattutto, che tali voci non vanno confuse con la “personalizzazione del danno biologico”, posta incrementale del risarcimento in presenza di conseguenze straordinarie da lesione al singolo danneggiato (in relazione ad alcune sue, del tutto peculiari e irripetibili, caratteristiche individuali). Ciò non è una novità assoluta, ma segna bene il confine tra voci risarcitorie spesso trattate in modo non rigoroso e talvolta interscambiabile, con rischi di duplicazione di poste (o di sottovalutazione del compendio liquidativo).