Compie due reati in un colpo solo, in concorso con l’imprenditore, il commercialista che rilascia il visto di conformità Iva senza controllare i dati esposti nella denuncia in base ai documenti: da una parte la dichiarazione fraudolenta, dall’altra l’indebita compensazione dei crediti. E ciò anche quando il visto rilasciato è quello leggero di cui all’articolo 2, comma primo, del decreto del ministero dell’Economia n. 164 del 31/05/1999 e non quello pesante del comma secondo: il professionista abilitato deve controllare la conformità alle regole su deducibilità, detraibilità, crediti d’imposta e scomputo delle ritenute d’acconto. Così la Corte di cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 14954 dell’11 aprile 2024.