Avv. Anna Giacobbi
Nella rassegna stampa di alcuni giorni fa abbiamo dato notizia dell’ordinanza n. 6792 della Sezione Seconda della Cassazione Civile pubblicata il 14 marzo 2024 che ha affrontato il tema dell’onere probatorio in un contenzioso tra cliente e avvocato. Abbiamo voluto approfondire, anche in una lettura assicurativa, questa vertenza che presenta molti aspetti interessanti.
IN BREVE
Innanzitutto, il contenzioso prende avvio per una fatturazione inerente a un’assistenza in una causa di lavoro conclusasi negativamente; nello specifico, il legale aveva richiesto il pagamento di Euro 15.210,35 con l’emissione del decreto ingiuntivo contro il quale il cliente aveva proposto avanti il Tribunale opposizione, sostenendo in prima istanza un accordo verbale per la quantificazione del compenso e, in via subordinata, di accertare che la quantificazione del compenso fosse avvenuta sulla base di un valore superiore a quello effettivo.
Su questa fase del giudizio riteniamo che l’avvocato, proprio per ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, avrà sicuramente richiesto all’Ordine la certificazione sulla correttezza della fatturazione, precisando che nell’ordinanza non se ne fa menzione.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, sinteticamente, perché l’opponente non aveva mai contestato il conferimento del mandato professionale e l’effettuazione delle attività riportate nelle singole voci della parcella. È seguito il ricorso avanti la Corte d’Appello che ha confermato il rigetto. La vertenza viene posta all’esame della Cassazione Civile con specifico riferimento agli oneri probatori gravanti sul convenuto opposto nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
ONERE PROBATORIO: NESSUN ONERE A CARICO DEL PROFESSIONISTA
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