PRIVACY
Autore: Angelo Ottaviani
ASSINEWS 352 – maggio 2023
Il Garante sanziona un’agenzia di assicurazioni a seguito dell’invio di una mail avente ad oggetto una proposta di contratto assicurativo, in assenza dei presupposti di
legittimità di cui all’art. 6 del Regolamento
Un banale invio di una mail con la proposta di un contratto assicurativo ad un proprio cliente è un comportamento usuale che qualunque intermediario potrebbe porre in atto, ma se non viene gestito con le dovute cautele e in ottemperanza al GDPR rischia di configurare un trattamento illecito dei dati personali. Il Garante Privacy, con Provvedimento 138 del 15 aprile 2021 (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/ docweb/9673574) ha infatti sanzionato un’agenzia assicurativa per non aver gestito correttamente il contatto con il cliente e per aver reiterato gli errori non dando opportuno riscontro prima alle richieste dell’interessato e poi del Garante.
Nel caso in esame, l’agenzia non solo non aveva raccolto il necessario consenso all’invio della comunicazione promo commerciale, ma non ha neanche provveduto a rispondere per tempo alle richieste del Garante, riscontrando quest’ultimo “solo a seguito della notifica della richiesta di informazioni da parte del Nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, [quando] ha provveduto a fornire utili elementi ai fini della definizione del procedimento”.
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