I danni morali da vacanza rovinata sono da ricondurre nell’alveo dei danni alla persona indicati dal Codice del turismo. La ha stabilito la Cassazione (sentenza 5271/2023), in relazione all’oceanico tema del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Codice civile, sulla controversia tra alcuni vacanzieri e un tour operator in tema di prescrizione di diritti. La Cassazione ha riaffermato con forza granitica il regime di risarcibilità del danno non patrimoniale. L’orientamento consolidato da almeno un ventennio è che la lesione dei diritti inviolabili della persona (sanciti dall’articolo 2 della Costituzione) è stata ascritta ai «casi previsti dalla legge» che, per l’articolo 2059 del Codice civile, consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali.
L’Opa lanciata da Poste Vita su Net Insurance, di concerto con l’azionista Ibl Banca, tramite il veicolo Net Holding costituito per l’operazione, si chiude con le adesioni al 96,44% delle azioni oggetto dell’offerta ed al 99,26% dei warrant. L’operazione prevedeva il conferimento all’opa del 26,64% in mano a Ibl Banca ed il successivo ingresso di Ibl con il 40% in Net Holding. L’obiettivo dell’offerta è acquisirne il controllo e procedere con il delisting.