RCA
Che si parli di mora o di limite invalicabile dell’obbligo risarcitorio dell’assicuratore,
è lui, il massimale, il protagonista assoluto in tre recentissime sentenze della Suprema Corte
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 341 – maggio 2022
Prendo a prestito la frase che Meryl Streep pronuncia nel film “il diavolo veste Prada” quando alla innocente Andrea che indossa un semplice maglioncino azzurro così chiosa: “Oh, ma certo, ho capito: tu pensi che questo non abbia nulla a che vedere con te. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso, ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo, … tuttavia quell’azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro…”.
Ecco quando si stipula o si rinnova un contratto RCA la maggioranza degli assicurati nulla o poco sa del valore e della funzione del massimale (il maglioncino azzurro), confidando che il limite minimo previsto ex lege li preservi da ogni sventurato pericolo che li possa attingere nel caso in cui si rendano responsabili di un incidente stradale. Nell’arco di 32 giorni sono state pubblicate ben tre sentenze della Corte di Cassazione (1), la quale si è ritrovata a bacchettare alcuni giudici di merito per avere maneggiato con scarsa ed errata cura il massimale dell’RCA quale confine dell’obbligazione posta a capo dell’assicuratore. Affronteremo l’ultima in ordine di pubblicazione l’ordinanza n. 8900/2022 con qualche necessaria digressione alle due precedenti pronunce.
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