SÌ DEL GAFI ALLA REVISIONE DELLA RACCOMANDAZIONE 24 SULLA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
di Matteo Rizzi
Corsa alla trasparenza globale. Il registro dei titolari effettivi diventa obbligatorio per tutti. Durante la sesta sessione plenaria del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi), sotto la presidenza tedesca di Marcus Pleyer, i membri dell’organismo intergovernativo a capo della lotta contro il denaro sporco (Italia inclusa) hanno approvato la revisione della Raccomandazione 24 e la Nota interpretativa, che richiedono ai paesi di garantire che «siano disponibili informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche».

Lo strumento, nel contesto dell’invasione russa in Ucraina, sembra quanto mai urgente. Il congelamento dei beni di proprietà degli oligarchi russi presenti in Ue e in Usa, infatti, è ostacolato dalla mancanza di trasparenza negli assetti societari, che permettono di nascondere i titolari effettivi di società registrate in paesi offshore poco inclini alla trasparenza.

In Italia, nonostante il largo ritardo rispetto alle scadenze richieste dalla quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843), che obbliga gli stati dell’Unione europea a creare un elenco pubblico dei titolari delle società, non è ancora stato implementato un registro. Tuttavia, dovrebbe approvare a breve in Gazzetta Ufficiale il decreto Mef-Mise che darà ufficialmente il via all’iter di istituzione del registro, inviando comunicazione entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento.

Secondo le nuove regole Gafi, le Autorità competenti dovranno essere in grado di ottenere, o avere accesso tempestivamente, a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e sul controllo delle società e delle altre persone giuridiche create nel paese, nonché su quelle che presentano rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che hanno sufficienti legami con il loro paese.

C’è libertà di scegliere i meccanismi su cui basarsi per raggiungere l’obiettivo, sebbene si debbano rispettare i requisiti minimi indicati.

I meccanismi. I paesi devono quindi implementare meccanismi che:

(a) identifichino e descrivano i diversi tipi, forme e caratteristiche di base delle persone giuridiche nel paese;

(b) identifichino e descrivano i processi per:

(i) la creazione delle persone giuridiche; e

(ii) l’ottenimento e la registrazione delle informazioni di base e sulla titolarità effettiva;

(c) rendere disponibili al pubblico tali informazioni;

(d) valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati ai diversi tipi di persone giuridiche create nel paese, e adottare le misure appropriate per gestire e mitigare i rischi che identificano; e

(e) valutare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ai quali è esposto il paese, associati ai diversi tipi di persone giuridiche create all’estero, e adottare le misure appropriate per gestire e ridurre i rischi individuati.

Informazioni di base. Al fine di determinare chi sono i titolari effettivi di una società, le autorità competenti richiedono alcune informazioni di base sulla società, che, come minimo, includono informazioni sulla proprietà legale e la struttura di controllo della società. Ciò include informazioni sullo status e sui poteri della società, dei suoi azionisti e dei suoi amministratori.

Tutte le società create in un paese devono quindi essere iscritte in un registro delle società.

Qualunque sia la combinazione di meccanismi utilizzata per ottenere e registrare le informazioni sulla titolarità effettiva, esiste una serie di informazioni di base di una società che deve essere ottenuta e registrata come prerequisito necessario.

Le informazioni minime di base sono:

(a) il nome della società, la prova della costituzione, la forma giuridica e lo status, l’indirizzo della sede legale, i funzionamento dei poteri di base (per esempio, l’atto costitutivo e lo statuto), un elenco degli amministratori, e un identificatore unico come un numero di identificazione fiscale o equivalente; e

(b) un registro degli azionisti o soci, contenente i nomi degli azionisti e dei soci e il numero di azioni detenute da ciascun azionista e le categorie di azioni (compresa la natura dei diritti di voto associati).

Informazioni sulla titolarità effettiva. I paesi devono seguire un approccio su più fronti per garantire che la titolarità effettiva di una società possa essere determinata in modo tempestivo da un’autorità competente.

I paesi devono decidere, sulla base del rischio, del contesto e della rilevanza, quale forma di registro o meccanismi alternativi che useranno per permettere un accesso efficiente alle informazioni da parte delle autorità competenti, e devono documentare la loro decisione.

L’individuazione delle informazioni sulla titolarità avviene su tre diversi fronti.

(1) Alle società è necessario chiedere di detenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva della società stessa; di cooperare con le autorità competenti nella misura più ampia possibile per determinare i titolari effettivi, compresa la messa a disposizione delle autorità competenti delle informazioni in modo tempestivo; e di cooperare con le istituzioni finanziarie per fornire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulle informazioni sulla titolarità effettiva della società.

(2) I paesi devono richiedere che informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche siano detenute da un’autorità o da un organismo pubblico (per esempio un’autorità fiscale, una Uif, un registro delle società o un registro della titolarità effettiva).

Non è necessario che le informazioni siano detenute da un solo organismo. Oppure, i paesi possono decidere di utilizzare un meccanismo alternativo se esso fornisce anche alle autorità un accesso efficiente a informazioni.

(3) Infine, i paesi devono utilizzare qualsiasi misura supplementare che sia necessaria per garantire che la titolarità effettiva di una società possa essere determinata; incluse, ad esempio, le informazioni detenute dalle autorità di regolamentazione o dalle borse; o ottenute dalle istituzioni finanziarie e/o dalle attività e professioni non finanziarie in conformità con le raccomandazioni 10 e 22 (professionisti che sono sottoposti alle procedure di due diligence).

Tutte le persone, le autorità e le entità, e la società stessa devono mantenere le informazioni e le registrazioni per almeno cinque anni dopo la data in cui la società viene sciolta o cessa di esistere.

Accesso alle informazioni. I paesi devono disporre di meccanismi che garantiscano che le informazioni di base e le informazioni sulla proprietà effettiva, comprese le informazioni fornite al registro delle società siano adeguate, accurate e aggiornate.

Per informazioni adeguate si intendono informazioni sufficienti a identificare la o le persone fisiche che sono i titolari effettivi, nonché i mezzi e i meccanismi attraverso i quali essi esercitano la titolarità o il controllo.

Le informazioni accurate sono informazioni che sono state verificate, controllando l’identità e lo status del titolare effettivo utilizzando documenti, dati o informazioni affidabili e di fonte indipendente.

La portata delle misure di verifica può variare a seconda del livello specifico di rischio.
Fonte:
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