CASSAZIONE: E CIÒ QUAND’ANCHE IL PROFESSIONISTA ABBIA OTTENUTO UN INCREMENTO DEL REDDITO
di Adelaide Caravaglios
In caso di mancato inserimento del numero dello studio legale nell’elenco telefonico deve essere riconosciuto all’avvocato il risarcimento del danno per perdita di chance.
E ciò quand’anche il professionista, nonostante il mancato inserimento del numero in questione, abbia ottenuto un incremento del reddito.
Quello che va indennizzato − hanno infatti chiarito i giudici della VI-3 sezione civile della Corte di cassazione nell’ordinanza numero 9565 del 2022 − è il sacrificio della possibilità di un risultato migliore: sono queste le argomentazioni con le quali hanno accolto il ricorso di un libero professionista avverso la decisione della corte di appello, la quale, allineandosi a quanto statuito dal tribunale, aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di una società di telefonia «in relazione all’inadempimento contrattuale per mancato inserimento del numero di telefono del proprio studio legale negli elenchi telefonici».
Nei tre motivi di censura, veniva evidenziato come era stato escluso il nesso causale «tra il (pur) riscontrato inadempimento della società di telefonia e il danno patrimoniale lamentato»; inoltre non poteva dirsi corretta l’affermazione secondo la quale essendo lo studio legale situato in un Comune di appena tredicimila abitanti la mancata inserzione del nominativo «non sarebbe stata ostativa» alla possibilità di contattare il legale.
Di diverso avviso sono stati i giudici di legittimità, secondo i quali «ciò che rileva in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della ‘perdita’ può essere pretesa, se non in termini di “possibilità” e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa».
Quello che aveva subito il legale, in altre parole, era un danno consistente «nella perdita definitiva» della possibilità di conseguire un vantaggio economico, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
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