Maria Sole Betti
No alla ritenuta sul trattamento di fine mandato per la società estinta. A dirlo è la nuova risposta a interpello n. 204 dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2022. Il parere dell’amministrazione finanziaria arriva come sempre da un caso di specie, questa volta quello di un liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio di Roma. L’istante, dopo la cessazione della società, avrebbe però appreso l’esistenza di una polizza, stipulata dalla società prima della cessazione, per il trattamento di fine mandato (Tfm) in favore di un socio, procuratore della società e beneficiario della stessa. Tenuto conto che la compagnia di assicurazione deve provvedere alla liquidazione delle somme al beneficiario socio procuratore, l’Istante avrebbe voluto sapere se occorra o meno effettuare il versamento delle ritenute fiscali da parte della società estinta e, pertanto, se possa provvedere in qualità di liquidatore.L’agenzia ha così provveduto all’analisi del caso in esame, prendendo atto che l’istante avrebbe appreso solo dopo cancellazione della società dal registro delle imprese che a un socio procuratore sarebbe stato erogato il trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla società estinta.Come del resto evidenziato dall’Ade, infatti, in linea generale il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.Tuttavia, a detta dell’agenzia «poiché alla data di erogazione delle somme (allo stato non ancora attuata), la società risulta cancellata dal registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta».

Maria Sole Betti
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