I CHIARIMENTI DALL’INPS. LE NUOVE REGOLE ANCHE PER LE DOMANDE GIACENTI
di Daniele Cirioli
Riscattabili i crediti formativi extra-universitari. Infatti, se riconosciuti utili dalle università ai fini della carriera, possono essere riscattati se i periodi non sono coperti da altri contributi, entro i limiti della durata del corso legale universitario. Lo stabilisce l’Inps nel messaggio n. 1512/2022.

L’utilizzo di crediti. Ordinariamente l’iscrizione all’università segue la scuola superiore, iniziando dal primo anno. Le università, tuttavia, possono riconoscere validi come crediti formativi universitari anche le conoscenze e le abilità professionali certificate o maturate in attività di livello post-secondario. In tal caso, lo studente può accelerare il percorso di studio iscrivendosi a un anno di corso universitario successivo al primo. È stato chiesto se tali periodi di esperienze formative siano riscattabili ai fini contributivi e, nel caso, come collocarli temporalmente ed entro quali limiti.

Possibile il riscatto. L’Inps risponde positivamente. Richiama prima di tutto la normativa (art. 2 dlgs n. 184/1997), in base alla quale il riscatto è possibile, a domanda, per tutto o per una parte del periodo corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario a seguito del quale è stato conseguito un diploma universitario. Il riscatto, dunque, è limitato al periodo di durata legale fissato per il conseguimento del titolo, cioè ai soli anni in corso e non anche agli eventuali anni fuori corso, e a condizione che sia stato conseguito il titolo. Il periodo di formazione valutato come credito formativo, anche se extra-universitario, aggiunge l’Inps, concorre a integrare il cursus accademico per il conseguimento del titolo di studio tipico previsto dalla normativa. In quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e parte integrante dello stesso, pertanto, è meritevole di essere ammesso a riscatto in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Le altre condizioni. Pertanto, l’Inps dispone che gli studenti che si sono iscritti a un corso universitario a un anno accademico successivo al primo, per via del riconoscimento di esperienze formative pregresse da parte dei competenti organi accademici, possono chiedere il riscatto per gli anni di corso nei quali risultino regolarmente iscritti e anche dei periodi riconosciuti dall’Università come crediti formativi. Per questi ultimi è necessario che i periodi, individuati dai diretti interessati a loro scelta, non siano coperti da altri contributi. Il numero complessivo degli anni ammessi a riscatto rimane, in ogni caso, quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo universitario. Il tutto verificabile da attestazione universitari.

Ok alle domande. Infine, l’Inps spiega che le nuove regole sono applicate, oltre che alle nuove domande anche a quelle giacenti. Eventuali domande respinte, invece, potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati.
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