RC MEDICA

Ignorare un problema e vivere felici e contenti

Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 341 – maggio 2022

Nella relazione al provvedimento si legge che l’art. 5 dello schema di decreto “definisce l’efficacia temporale della garanzia assicurativa, nella forma ‘claims made’, ovvero operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. La disposizione richiama altresì le ipotesi di ultrattività regolate direttamente dalla legge, nonché la procedura di preavviso da parte dell’assicurato avuto riguardo ai casi di sinistro denunciati ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.10 della Legge.”

Per quanto qui interessa il secondo comma dell’art. 5 è chiarissimo nel prevedere non solo che la garanzia si trasmette agli eredi e che l’assicuratore non può esercitare il recesso dal contratto, ma anche che l’ultrattività decennale riguarda il caso – e solo quello – di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell’attività da parte dell’esercente la professione sanitaria. E negli altri casi? Nei casi cioè in cui l’esercente la professione sanitaria continua l’attività, ma non rinnova l’assicurazione con la stessa impresa?

Un’ipotesi questa che non si può trascurare a priori, poiché magari è l’assicuratore a recedere dal contratto per motivazioni tecniche o poiché – come talora succede – non intende più assicurare il rischio medmal oppure ancora perché è l’assicurato che decide a sua volta di cambiare assicuratore per i più svariati motivi.

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