SUGGERIMENTO AI CEDENTI DA PARTE DI BANCHE E SOCIETÀ DI CONSULENZA AFFANNATI CON LE PRATICHE
di Giuliano Mandolesi
Cessione bonus edilizi 2021 e 2020, si avvicina la scadenza ed arriva il suggerimento ai cedenti da parte di banche e società di consulenza in affanno con la gestione delle pratiche: inviare comunque le comunicazioni di cessione all’agenzia delle entrate entro il termine ultimo del 29 aprile senza attendere il risultato dell’istruttoria. In caso di esito positivo della pratica la banca poi provvederà ad accettare il credito e a liquidarlo non essendoci una specifica scadenza per questo passaggio. Questo è quanto è in grado di anticipare ItaliaOggi in merito alla decisiva scadenza fissata per il prossimo 29 aprile, termine ultimo per inviare all’agenzia delle entrate le comunicazioni di opzione per la cessione (o sconto in fattura) dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni per bonus edilizi su spese sostenute nell’anno 2021 e per le quote residue di detrazione non fruite relative a spese targate 2020. La scadenza del 29 aprile è differita al 15 ottobre dall’art. 29-ter del dl 17/2022, convertito ieri in legge, ma tale posticipazione è concessa unicamente ai soggetti Ires e i titolari di partita Iva, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022. Alcune banche e intermediari finanziari, tramite le società di consulenza che si occupano delle istruttorie delle pratiche di cessione per la verifica dei documenti presentati dai beneficiari, già avevano fatto presente che per richieste presentare dal 25 febbraio 2022 in poi non si garantiva la conclusione delle lavorazioni entro la scadenza del 29 aprile. In questo caso però alcune banche ed intermediari facevano presente che in caso di esito positivo dell’istruttoria oltre il termine citato, per venire incontro ai contribuenti, vi sarebbe comunque stato l’acquisto delle quote residue di detrazioni non fruite 2021 (i 9/10) e/o 2020 (gli 8/10) senza dover mettere in piedi una nuova pratica. Ora però arriva l’escamotage: non attendere l’esito dell’istruttoria ma inviare intanto la comunicazione di cessione all’agenzia delle entrate nei termini. Fanno presente infatti alcune società di consulenza che è comunque facoltà dei cedenti procedere all’invio dei modelli di opzione all’agenzia delle entrate prima della valutazione della pratica presentata in modo da rispettare la scadenza del 29 aprile tenendo presente però che la banca di riferimento acquisterà il credito soltanto dopo la valutazione dell’idoneità della documentazione. In poche parole si può procedere ad una sorta di invio delle comunicazioni al buio senza avere certezza che il credito venga poi acquisito dalla banca o dall’intermediario finanziario. Sebbene la pratica proposta possa sembrare anche lineare, dubbi applicativi però sorgono in merito alla compilazione del modulo di cessione relativamente alla parte dei dati del cessionario, soggetto di fatto non propriamente “esistente” (poiché in attesa del via libera post istruttoria) al momento della trasmissione all’agenzia delle entrate del citato documento. Nella stessa sezione vi è anche da compilare la data di esercizio dell’opzione che dovrebbe corrispondere con quella identificata nel contratto di cessione, documento che può non esistere in caso di invio della comunicazione anticipato rispetto al termine dell’istruttoria. In questo caso vi sono anche evidenti profili di rischio assunti dal soggetto che rilascia il visto di conformità, obbligato anche all’invio della trasmissione del modello (come chiaramente indicato nel provvedimento 2022/35873 dell’agenzia delle entrate) qualora si proceda con la cessione di crediti derivanti da interventi non in edilizia libera o sopra i 10 mila €.
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