di Luciano De Angelis
Potrebbe sussistere una responsabilità della controllata per i danni provocati dal comportamento anticoncorrenziale della società controllante (c.d. responsabilità «discendente») fondata sulla teoria della «unità economica». È la richiesta sollevata dall’avvocatura generale alla Corte di giustizia Ue che andrebbe ad affermare un nuovo principio in ambito di responsabilità nei gruppi.

Il fatto. Con decisione del 19/7/2016 (Caso AT.39824 — Autocarri ) la Commissione ha inflitto delle ammende a varie società del settore automotive, tra cui Daimler AG, per accordi collusivi sui prezzi degli autocarri. A seguito di tale decisione, una società spagnola ha chiesto alle giurisdizioni spagnole di condannare la Mercedes Benz Trucks España SL, società controllata dalla Daimler, a pagarle una certa somma a titolo di risarcimento dei danni. Tale somma secondo la società spagnola sarebbe infatti il sovrapprezzo da essa pagato a favore della controllata spagnola di Mercedes per l’acquisto di alcuni autocarri prodotti dal gruppo Daimler rispetto al minor prezzo di mercato che si sarebbe pagato in assenza dei suddetti accordi collusivi. In questo contesto, la Corte provinciale di Barcellona, davanti alla quale la controversia pende in grado di appello, chiede, alla Corte di giustizia europea se una controllata (MBTE) possa essere ritenuta responsabile per un’infrazione alle regole antitrust dell’Unione commessa dalla sua controllante (Daimler) e quali siano le condizioni affinché una tale responsabilità possa essere riconosciuta.

L’attuale posizione della Corte. Fino ad oggi in una serie di pronunce la Corte europea aveva sanzionato la società madre per il comportamento anticoncorrenziale delle sue controllate (responsabilità «ascendente»). L’Avvocato generale ricorda che, per chiamare in causa la società madre nella responsabilità «ascendente», la giurisprudenza della Corte si è fondata su due diversi fattori. Il primo è quello dell’influenza determinante che la società madre esercita sulla controllata, la quale si limita a seguire le direttive impartitele dall’alto. Il secondo è l’esistenza di un’unità economica tra la società madre e la sua controllata, che agiscono unitariamente sul mercato al di là del «velo» formale della distinta personalità giuridica.

La richiesta alla Corte europea. Se il fondamento della responsabilità «ascendente» può essere attributo all’influenza determinante esercitata dalla società madre sulla controllata tale principio non consente, di per sé, di configurare una responsabilità «discendente», poiché la controllata non esercita, per definizione, alcuna influenza determinante sulla società madre. Tuttavia, ed è questo l’aspetto essenziale della richiesta, sulla base dell’esistenza di un’unità economica è possibile, sullo stesso fondamento, affermare anche la responsabilità «discendente» della società controllata. Se l’influenza determinante è condizione necessaria affinché ci sia un’unità economica (cioè un’unica impresa in senso funzionale) è quest’ultima a poter far sì che si renda possibile la responsabilità della controllata per i danni provocati dal comportamento anticoncorrenziale della società madre (responsabilità «discendente»). Per potervi essere una responsabilità discendente, secondo l’avvocatura Ue la controllata deve operare nel settore in cui la società madre ha realizzato il comportamento anticoncorrenziale e deve avere reso possibile, con la sua condotta, la concretizzazione degli effetti dell’infrazione

Conclusioni. Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia che dovrà decidere a riguardo nei prossimi mesi. Va ricordato, invece, che una eventuale decisione europea in tale senso avrebbe effetti vincolanti sui giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Il tutto con riflessi estremamente rilevanti sia in tema di anticoncorrenza comunitaria sia nelle richieste risarcitorie all’interno di gruppi societari.

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