NELL’ART. 3 DEL DL 44/2021 LO SCUDO PENALE PER I SOGGETTI COINVOLTI NELLE SOMMINISTRAZIONI
Pagina a cura di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti

Scudo penale per i sanitari: tra i plurimi effetti «collaterali» dei vaccini, un pericolo pare scongiurato, ovvero il rischio per i medici di incorrere in responsabilità penale. L’art. 3 del nuovo dl n. 44 del 1° aprile 2021 ha previsto infatti la protezione dei medici fino alla conclusione della campagna vaccinale straordinaria, così che, se la somministrazione si attiene alle regole cautelari previste per l’attività di vaccinazione, saranno escluse di default conseguenze penali per il personale sanitario, anche qualora dalla somministrazione dovessero derivare i reati di omicidio o lesioni colposi. La previsione normativa si inserisce nel recente dibattito, amplificato dalle vicende connesse a eventuali effetti collaterali dei vaccini, sulla necessità di introdurre uno «scudo penale» per i medici e il personale sanitario disponibili a supportare il piano vaccinale e a somministrare le dosi. Ma come si coordina questa novella normativa con gli istituti già in vigore? Ecco un breve vademecum per «vaccinatori» e «vaccinati».
La norma di cui al nuovo decreto legge. In G.u. n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 44, contenente «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e recante all’art. 3, in punto di disciplina della «Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2», una causa di esclusione della punibilità in favore di chi inoculi uno dei vaccini autorizzati dalle Autorità competenti per la prevenzione delle infezioni da coronavirus. Prevede specificamente la norma che «Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione da infezioni da Sars-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria […] la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito del ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

Medicina autodifensiva. Il tema della responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria, che riemerge in questo contesto emergenziale in tutta la sua complessità e delicatezza, è stato oggetto negli ultimi anni di plurime modifiche, condizionate dall’esigenza di ridurre l’esposizione del medico al rischio penale, a propria volta alla base di quella perturbazione della pratica sanitaria nota come medicina difensiva. Calata nello scenario attuale, il non accordare al sanitario che abbia inoculato il vaccino una esclusione di responsabilità per eventi lesivi o addirittura letiferi, potrebbe indurre il personale a un atteggiamento di autotutela, fino al rifiuto stesso di somministrazione.

La disciplina della responsabilità penale del sanitario nel c.p. Ripercorrendo dunque i capisaldi della disciplina della responsabilità medica penale nel nostro ordinamento, la legge 8 marzo 2017, n. 24, c.d. Gelli Bianco, ha esteso con l’art. 590-sexies c.p., sotto la rubrica «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario», anche ai fatti occorsi nell’esercizio della professione medica le pene previste per lesioni e omicidio colposo, precisando tuttavia che «qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

In altre parole, ferma la responsabilità per le ipotesi di negligenza e imprudenza, si prevede una causa di esclusione della punibilità per gli operatori sanitari in presenza delle seguenti condizioni: da un lato, la morte o la lesione si siano verificati a causa di imperizia (da intendersi come l’inosservanza delle leges artis); dall’altro, siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida o le best pratices, purché adeguate al caso di specie.

Una causa di punibilità più estesa. Dunque, anche il dl 44/2021 in commento contiene una causa di non punibilità, che però, a differenza di quella codicistica, presenta una portata più estesa; infatti, in primis, non limita il proprio ambito operativo alle sole ipotesi di imperizia.

Inoltre, stante l’esigenza della campagna vaccinale di procedere rapidamente per contrastare la diffusività del virus, il decreto ha scelto di evitare qualsiasi riferimento alla «adeguatezza alla specificità del caso concreto», altrimenti richiesta dal legislatore perché il sanitario possa andare esente da responsabilità penale.

Un’omissione di non poco conto: infatti, mentre di regola l’osservanza delle linee guida, per definizione generali, e delle buone prassi deve cedere il passo allo studio e alla valutazione della situazione concreta, nel caso della attività vaccinale il sanitario è sollevato dallo studio della stessa, sulla base della considerazione che non ha il tempo materiale di svolgerla: pertanto, per l’applicazione della esimente è sufficiente che siano state osservate le indicazioni sull’uso dello specifico vaccino contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle Autorità competenti (Aifa ed Ema) e le circolari del ministero della salute.

Le indagini sulla condotta del sanitario. In definitiva, rinvenuta la conoscenza della derivazione causale di un evento lesivo o mortale dalla somministrazione di un vaccino, scatterà automaticamente l’operatività della esimente ogniqualvolta possa affermarsi l’osservanza delle indicazioni dettate dalle Autorità.

Non si dovrà dunque investigare se nel caso specifico tali indicazioni generali fossero adeguate, o se sarebbe stato al contrario opportuno individuare condotte alternative; l’accertamento di responsabilità prescinderà dall’indagine su regole cautelari diverse da quelle citate all’art. 3 dl 44/2021, poiché non sarà esigibile altra condotta che quella che si attenga pedissequamente alle stesse, anche se l’osservanza di una norma prudenziale diversa avrebbe impedito la verificazione dell’evento nel caso di specie.

Ciò detto, se la nuova disposizione di legge dovrebbe scongiurare il rischio di una condanna penale per il personale sanitario, vi è chi suggerisce anche l’introduzione di uno scudo c.d. procedimentale, o quantomeno un «uso» accorto da parte delle Procure dell’iscrizione dei medici nel registro degli indagati, stante il pregiudizio che deriva dal passaggio sotto le forche caudine del procedimento penale, conservando lo status di indagato per tutto il tempo, spesso non celere, delle indagini preliminari.

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