Lo stabilisce la sentenza n. 10388 depositata il 18 marzo 2021 dalla terza sezione penale, evidenziando l’irrilevanza causale della condotta della vittima ai fini dell’applicabilità dell’attenuante speciale del conducente che guida sotto l’effetto di droga ed alcol
Il caso
Un automobilista è stato condannato nei due gradi di giudizio per il reato di cui all’art. 589 bis c.p., perché, dopo essersi posto alla guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, nonché superando i limiti di velocità specificatamente previsti per la strada percorsa, aveva cagionato l’investimento, con esito, di un pedone.
Il ricorso
Con il ricorso per Cassazione, la difesa lamentava il mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello, dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 589 bis c.p. dal momento che il soggetto investito aveva, a sua volta, violato gli artt. 7, comma 1 e 14, CdS. In altri termini, nella prospettazione del difensore, si sarebbe potuta dare una lettura meno rigida al comportamento del proprio assistito, dal momento che la vittima, violando il divieto di transito, aveva concorso nella causazione dell’investimento dal quale ne era conseguita la sua morte. Tuttavia, la terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Le motivazioni
Ritenendo il ricorso infondato i giudici di Cassazione hanno sostenuto l’irrilevanza del comportamento della vittima rispetto all’incidente mortale. La sussistenza della circostanza attenuante ex art. 589 bis, co.7, c.p., infatti, dipende non dal concorso di colpa bensì dalla circostanza che l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole, nel caso di specie, la presenza del pedone sul luogo dell’impatto non è stata di per sé idonea ad elidere l’esclusivo nesso eziologico tra la condotta posta in essere dall’imputato e l’evento nefasto.
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