GIURISPRUDENZA RC SANITARIA

ASSINEWS 330 – maggio 2021

Con l’ordinanza n.7385/2021 depositata il 16 marzo 2021 dalla terza sezione civile, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle responsabilità civili in ambito sanitario

Il caso
La Suprema Corte ha esaminato un’ipotesi di violazione del dovere di informazione da parte dei medici, consistente nella omessa rilevazione e, quindi, nella mancata correlativa comunicazione alla gestante della presenza di gravi malformazioni del feto.

La richiesta di risarcimento dei danni
Nei due gradi della causa di merito i genitori avevano domandato il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla nascita della loro bambina affetta da una grave patologia cromosomica accompagnata da deficit immunologico che, come accennato, non era stata diagnosticata dal nosocomio e non era stata segnalata alla madre ed al padre.

Più in particolare, i genitori avevano chiesto il risarcimento del danno biologico di natura psichica subito dalla madre, in conseguenza della violazione del diritto all’autodeterminazione procreativa, per il trauma conseguente alla nascita della bambina gravemente malata, del danno non patrimoniale sofferto dai genitori, cui era stata preclusa la possibilità di prepararsi in anticipo alla nascita della figlia ed alle difficoltà che gli stessi avrebbero dovuto affrontare, del danno economico consistente nella differenza tra le spese necessarie per curare ed accudire una bambina affetta da gravi patologie e quelle necessarie per crescere una bambina sana, nonché il risarcimento del danno subito dalla neonata per la violazione del suo diritto di non nascere se non sana e del danno patito sempre dalla neonata per l’aggravamento della sua condizione patologica, che sarebbe derivato dal ritardo della diagnosi e, quindi, delle cure.

Le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello
I giudici di merito avevano negato il risarcimento del danno biologico di natura psichica subito dalla madre (sindrome ansioso-depressivo), insorto dopo il parto a causa delle malformazioni congenite della bambina, perché gli attori non avevano provato in alcun modo che, laddove fosse stata tempestivamente ed adeguatamente informata delle condizioni della nascitura, la gestante avrebbe deciso di interrompere la gravidanza.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati
Scollegato con successo.

© Riproduzione riservata