GIURISPRUDENZA
Cassazione n. 44424/2021, un punto fermo in ordine al principio causale e onere probatorio nella responsabilità medico-sanitaria?
Autore: Nicolò d’Elia E Cristina Spinelli Ressi
ASSINEWS 330 – maggio 2021
Con recente provvedimento n. 44424/2021, la Suprema Corte di Cassazione sembra porre un punto fermo in ordine al principio causale e onere probatorio in caso di presunta responsabilità medico-sanitaria. La decisione di rigetto della espletata impugnativa nel caso di specie veniva emessa nell’ambito di una triste vicenda che aveva visto condannati civilmente (con conferma in grado di appello) i sanitari e la ASL di riferimento al risarcimento, a favore degli attori, di ingenti danni (oltre euro 2.000.000,00 per danno biologico del figlio e danno parentale) casualmente ricondotte alla condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari in occasione della assistenza medico-sanitaria resa alla partoriente.
La Suprema Corte dava atto in motivazione che la Corte d’Appello – sulla scorta degli esiti dell’istruzione probatoria svoltasi in prime cure con l’acquisizione di una CTU – “aveva ritenuto la responsabilità del medico per condotta negligente consistente nell’omessa “forma minimale di sorveglianza” del benessere fetale, nei 45 minuti precedenti al parto, e in particolare per mancato utilizzo del cardiotocografo o, comunque, per mancato rilievo intermittente del battito cardiaco del nascituro, consigliato dalla letteratura scientifica, rilevando che fosse altamente probabile che il corretto adempimento della prestazione sanitaria avrebbe potuto evidenziare tempestivamente la sofferenza fetale ed anticipare l’intervento estrattivo, eliminando o quantomeno riducendo gli effetti dell’ipossia” (e, indi, del danno poi patito).
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