di Andrea Magagnoli
Anche nelle cause di responsabilità professionale degli avvocati le spese seguono la soccombenza. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3566/2021 depositata il giorno 11/2/2021. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di risarcimento, proposta nei confronti di un legale fondata su di una preteso danno conseguente alla negligenza dimostrata da quest’ ultimo nell’esecuzione di un mandato professionale precedentemente conferitogli da parte dell’attrice. La richiesta veniva rigetta sia in primo che in secondo grado, non potendosi ritenere sussistenti i presupposti per una dichiarazione di responsabilità.
L’ attrice, tuttavia, ritenendo lese le proprie ragioni proseguiva il procedimento con un ricorso in sede di legittimità. A fondamento dell’ulteriore azione era posta un evidente carenza nella motivazione del provvedimento di merito che avrebbe dovuto renderne necessaria una riforma. Pertanto si evince dalla lettura della tesi difensiva, rappresentata da parte del legale della ricorrente, come anche le spese del procedimento avrebbero dovuto essere sostenute dal convenuto data la sua evidente imperizia che aveva cagionato il danno. La questione piuttosto rilevante è quella della ripartizione dei costi originatisi a seguito dell’ esercizio dell’azione legale.

Nella motivazione del provvedimento qui in commento gli ermellini pongono un ben preciso principio di diritto riguardante i costi del processo. Esse dovranno essere distribuite secondo i criteri previsti dalla legislazione ordinaria ed in particolare dagli artt. 91 e 92 del cpc. In altri termini i costi del procedimento dovranno essere sostenuti interamente o parzialmente dalla parte risultata soccombente nel merito. Nel caso di specie la motivazione si presentava come legittima e corretta. Per quel che riguardava infatti la ripartizione delle spese era stato seguito il principio della soccombenza, tanto da porle a carico dell’ attrice che si era vista rigettare le proprie richieste da aperte dei giudici di merito. Il ricorso viene ritenuto infondato e dichiarato inammissibile.

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