Michele Damiani
Per medici e professionisti sanitari l’obbligo vaccinale è relativo. Per prima cosa, non prevede tra gli obbligati il personale non sanitario che opera negli stessi locali. Inoltre, nel decreto non sono presenti accenni a qualsiasi rilievo disciplinare per i professionisti sanitari che sceglieranno di non vaccinarsi. Sono le conclusioni della Fondazione studi consulenti del lavoro che, ieri, ha pubblicato un approfondimento sul dl 44/2021 relativo all’obbligo vaccinale per medici, infermieri e altri operatori del Sistema sanitario nazionale. Il decreto legge n. 44/2021», si legge nel report della Fondazione, è innanzitutto una norma che ha per destinatario esclusivamente il personale sanitario, restando escluso anche chi lavora nei medesimi locali ma con qualifica e mansioni diverse (ad esempio, il personale addetto alla pulizia)». Viene poi sottolineato l’aspetto della sanzionabilità per chi non si vaccina: «Il decreto introduce uno scudo penale per i vaccinatori che dimostrino di avere compiuto il proprio dovere professionale con rigore e rispetto delle regole. Ma la stessa protezione non spetta al datore di lavoro dei medesimi dipendenti che scelgano di non vaccinarsi, creando contagio. Così come nessun accenno a un qualsiasi rilievo disciplinare è fatto per quest’ultimi». Se l’inosservanza dell’obbligo non è stata prevista come fattispecie di reato, il decreto ha però introdotto delle conseguenze sul piano della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà scegliere una mansione per il professionista che si rifiuta di assumere il vaccino «che non implichi rischi di diffusione del contagio» alla quale «adibire l’esercente la professione sanitaria. Ciò significa che, in tale circostanza, «vi è indiscutibilmente un’assunzione di responsabilità in capo al datore di lavoro. Anche per questo caso, i consulenti suggeriscono di prevedere uno scudo «che protegga il datore di lavoro da responsabilità di natura penale in ordine alla scelta delle mansioni (e, di conseguenza, del luogo in cui queste saranno svolte) alle quali sarà adibito il lavoratore «renitente al vaccino».

Fonte: