Avvocato disattento sulla strategia trascinato in tribunale dai suoi clienti

Le oscillazioni della giurisprudenza non escludono l’avvocato dalla responsabilità professionale. Lo chiarisce la Corte di cassazione, nella sentenza 4655/2021, in cui un avvocato era stato trascinato in tribunale dai suoi clienti per aver «omesso» una determinata linea difensiva che avrebbe potuto far vincere la causa. La vicenda narra di due persone in lite con una vicina riguardante i confini delle rispettive case; il legale dei due, però, in sede di giudizio, non mise sul tavolo nella linea difensiva la formula dell’usucapione. Quindi la vicina vinse in tribunale, ma i due clienti si rifiutarono di pagare l’avvocato impugnando il suo operato e chiedendo il parere dei giudici. Questo perché furono costretti ad arretrare i limiti del proprio edificio. In primo e in secondo grado, però, i due persero. Ma i giudici della Corte di cassazione, esaminando in punto di diritto, ribaltarono l’esito della sentenza accogliendo le loro richieste e non assolvendo l’operato del professionista. «L’incertezza della giurisprudenza avrebbe potuto bensì costituire ragione di esclusione della responsabilità», spiegano gli ermellini, «ove la mancata prospettazione in giudizio dell’eccezione di usucapione fosse stata frutto di scelta consapevole e ponderata del professionista, adottata all’esito di una compiuta informazione dei clienti, in tal modo preventivamente posti in grado di vagliare l’opportunità», continuano i giudici, «e i possibili rischi di sollevare una eccezione che avrebbe potuto essere ritenuta infondata». Ma, continuano i giudici, «emerge piuttosto che l’obliterazione di quella possibile ulteriore strategia difensiva sia stata solo conseguenza di un contegno sostanzialmente passivo rispetto alle indicazioni dei clienti (ignari di quella possibilità) e, per ciò solo, certamente distante dalla diligenza media nel caso di specie esigibile». E, bacchettando in sordina i giudici dei tribunali, gli ermellini ribadiscono che «resta comunque impregiudicato il potere/dovere del giudice del rinvio di verificare il nesso causale tra condotta inadempiente e danno, ossia, alla stregua di un giudizio ipotetico controfattuale, le concrete possibilità di successo della condotta professionale non tenuta».
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