A cura di Bianca Pascotto

Con la riforma del diritto societario è consentito ad una società di designare quale proprio amministratore, una società di capitali anziché una persona fisica.

Quando viene operata questa scelta, la società amministratrice deve nominare una persona fisica scelta all’interno della sua compagine sociale, quale suo rappresentante affinché eserciti materialmente la funzione di amministratore.

In detta veste l’amministratore persona fisica, assume tutti gli obblighi e le responsabilità civili e penali tipiche e previste per detta carica e uguali obblighi e responsabilità sono posti a carico della società amministratrice, realizzandosi una solidarietà tra i due soggetti  – persona fisica e persona giuridica – a tutela dei terzi e della società amministrata.

La nomina della persona fisica che esercita le funzioni di amministratore in rappresentazione della società amministratrice, è obbligatoria ed è soggetta al regime di pubblicità previsto per le iscrizioni camerali. Non è inoltre necessario – anzi è sconsigliabile – che detto amministratore rivesta anche il ruolo di legale rappresentate della società amministratrice; la sua nomina è un atto che attiene alla normale gestione della società ed in quanto tale può essere sempre modificato dalla compagine sociale, come sempre può essere disposta la revoca dei poteri conferiti all’amministratore indipendentemente dalla rappresentanza legale della società.

Il Tribunale di Roma – ufficio Giudice del Registro delle Imprese – con il decreto di rigetto del 1 giugno 2020 ha confermato i principi suesposti, affrontando un caso di richiesta di iscrizione di una modifica statutaria nel Registro delle Imprese che la Camera di Commercio, a dire della società ricorrente, avrebbe eseguito erroneamente.

Tribunale di Roma decreto del 1 giugno 2020 cron n. 4339/2020 in www.giurisprdenzadelleimprese.it

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