di Giuseppe Napoli e Lorenzo Sacchetti
Giustificato il sequestro preventivo per l’amministratore di fatto. La Corte di cassazione con sentenza n. 12956 del 6 aprile 2021 esamina la posizione del cosiddetto amministratore di fatto in presenza di reati tributari e a proposito dell’esecuzione di provvedimenti di sequestro nei suoi confronti.

In particolare, nella fattispecie analizzata dai giudici, erano denunciati per reati tributari, da una parte il legale rappresentante (amministratore di diritto) e, dall’altra, un soggetto a prima vista estraneo alla compagine societaria, formalmente inquadrato quale direttore commerciale, ma con una posizione di rilievo per le dinamiche societarie, giacché punto di riferimento in molti e differenti settori della vita aziendale. I giudici ne hanno valutato il peso e, verificando il ruolo realmente ricoperto (gestione dei conti correnti bancari, delle questioni di carattere fiscale e di quelle attinenti i rapporti con il personale dipendente, assegnazione d’incarichi e consulenze, autorizzazione di pagamenti, predisposizione dei bilanci), si sono persuasi dello status di principale gerente le vicende societarie e il patrimonio aziendale, sicuri, altresì dell’irrilevanza e marginalità delle funzioni rivestite dai vari amministratori di diritto, succedutisi negli anni.

La sussistenza di tali elementi, confortata dai risultati investigativi, ha guidato la Corte a considerare il ruolo di direttore commerciale svolto dal soggetto in questione, non idoneo a mettere in dubbio la rilevanza del suo potere organizzativo e gestionale, imponendo, di conseguenza, la sua riqualificazione come principale referente dell’organico societario ed effettivo amministratore della società. Tale ricostruzione dei fatti, precisano i giudici, si pone perfettamente in linea con quella giurisprudenza di legittimità (sez. 3, sentenza 22108 del 19/12/2014) orientata all’affermazione del principio di diritto in base al quale, ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, non occorre l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, poiché è sufficiente anche un’indicativa e continua attività gestoria, svolta però in maniera non episodica o occasionale.

Si va dunque consolidando sempre di più, anche nell’ambito penale tributario, l’accostamento tra amministratore di diritto e quello di fatto, in linea del resto con il tenore dell’art. 2639, comma 1, del codice civile, in tema di reati societari, ove agli elementi formali (presenza di un prestanome) è anteposto il criterio funzionalistico o dell’effettività, che vuole il dato fattuale prevalere su quello puramente esteriore (Cassazione, sez. 3, sentenza 47239 del 12/5/2016).

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