A cura di Bianca Pascotto
L’inserimento del subagente nella struttura organizzativa dell’agente determina quel vincolo che, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di subordinazione o di continuità dell’incarico affidato al procacciatore, rende l’agente univocamente responsabile per l’operato del subagente ai sensi dell’art. 2049 del codice civile. L’obbligo per l’agente di risarcire i danni causati a terzi dalla condotta illecita del suo procacciatore sorge, ogni qualvolta l’incarico affidato al subagente sia stata l’occasione per commettere l’illecito o comunque lo abbia agevolato con la sola esclusione che l’evento si sia verificato in un ambito del tutto esterno al rapporto sub agenziale.
IL FATTO
Tizio evoca avanti il Tribunale di Siena Caio (procacciatore) Alfa (agenzia) e la compagnia X spa, per ottenere la restituzione dell’importo di € 25.000 versati a Caio in costanza della sottoscrizione di una polizza vita presso l’agenzia Alfa, oltre al rendimento annuo del 3,50% previsto in polizza.
Nell’occorso Tizio aveva pagato la somma del premio con assegno bancario non intestato all’agenzia ma lasciato in bianco su indicazione del subagente Caio, persona a lui nota da tempo.
Quest’ultimo non provvedeva a versare all’agente Mevio alcunché ma si intascava la somma e non perfezionava a favore di Tizio alcuna polizza.
Si costituisce in giudizio la sola Alfa non contestando i fatti ma sostenendo che non poteva essere ritenuta responsabile per la condotta di Caio ai sensi dell’art. 2049 c.c (responsabilità dei preposti e dei datori di lavoro) perché Caio era un semplice procacciatore e non un dipendente; inoltre in capo a Tizio deve ravvisarsi una concorrente responsabilità per aver rilasciato un assegno in bianco, anziché intestarlo all’agenzia. Chiede poi che in caso di sua condanna a risarcire l’attore, venisse contestualmente condannato Caio a manlevarla di ogni somma e spesa eventualmente posta a suo carico.
LA SOLUZIONE
Il Tribunale di Siena accoglie la domanda di Tizio nei confronti di Alfa e Caio – con esclusione della X spa – non essendovi contestazioni in merito all’evento, al rapporto sub agenziale tra Caio ed Alfa, all’avvenuta dazione di danaro e all’illecito commesso da Caio, accertato anche in sede penale.
Il Giudice ravvisa sussistere la responsabilità dell’agenzia Alfa ai sensi dell’art. 2049 c.c. richiamandosi anche all’orientamento della Suprema Corte la quale ha avuto modo di affermare che “il sub-agente è un ausiliario dell’agente che, generalmente, non risponde del proprio operato alla Compagnia, ma direttamente all’agente che gli corrisponde una quota della provvigione che a propria volta percepisce dalla Compagnia di assicurazione…..il sub-agente opera in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo, salvo che l’impresa assicurativa non attribuisca detti poteri direttamente al sub-agente. 11. Il sub-agente, dunque, rappresenta l’elemento produttivo inserito nella struttura organizzativa ed imprenditoriale dell’agente…”.
Declinata in tal modo la posizione del subagente, ne consegue che “….la responsabilità del preponente (agenzia) ex art. 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell’inserimento di colui che ha posto in essere la condotta dannosa nell’organizzazione dell’impresa, senza che assumano rilievo, nè la continuità dell’incarico affidatogli, nè l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato….l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 c.c., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del sub-agente – suo diretto preposto – quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze ad esso attribuite; – l’agente di un’impresa di assicurazioni è responsabile delle condotte illecite del sub-agente anche quando esse esorbitino dalle incombenze ad esso attribuite quando – in applicazione del principio dell’apparenza del diritto – sussiste il doppio presupposto della buona fede incolpevole del terzo danneggiato, per un verso, e della colpa del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee (in rapporto alla peculiarità del caso) a prevenire le condotte devianti del preposto….In altri termini è sufficiente ai fini della responsabilità dell’agente per il fatto illecito del sub-agente un rapporto di occasionalità necessaria, ovvero che l’incombenza assegnata al danneggiante abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente (o il collaboratore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purchè nell’ambito dell’incarico assegnatogli”.
Condannata Alfa a risarcire la somma di € 25.000 oltre le spese di lite, nulla invece le viene addebitato per gli interessi al tasso del 3,50% poiché la polizza non si era perfezionata; contestualmente il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale dell’Agenzia nei confronti del proprio subagente, condannandolo a rimborsare ad Alfa ogni somma e spesa conseguente ai fatti di causa.
Tribunale di Siena sentenza del 14 settembre 2020 n. 613 www.dejure.it
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