Di Bianca Pascotto

Sempre maggiori sono gli oneri che la normativa ed, in particolare, il Regolamento IVASS 45/2020, pone a carico delle imprese, dei produttori, degli agenti e degli intermediari assicurativi in merito alla distribuzione, controllo ed informativa dei prodotti assicurativi offerti alla clientela.

Ma accanto agli oneri, quando l’impegno è correttamente profuso comporta onori e soprattutto evita condanne risarcitorie, come statuito dal Tribunale di Milano.

IL FATTO

Tizia stipula con la Swiss Life A.G. una polizza unit linked per il tramite di un promotore.

Le costanti perdite subite dall’investimento e l’omessa comunicazione dell’avvenuta fusione del fondo di investimento, determinano Tizia a citare avanti il Tribunale di Milano la compagnia chiedendone la condanna, previo accertamento della natura finanziaria del prodotto acquistato, al risarcimento del danno quantificato in € 50.000, asserendo il suo inadempimento agli obblighi previsti dal TUF e dal Regolamento Consob.

In subordine Tizia chiede che, previo accertamento della natura assicurativa della polizza la Swiss Life AG, quest’ultima sia comunque condannata al risarcimento del danno per grave inadempimento agli obblighi di informativa previsti dall’allora Isvap.

La compagnia si costituisce in causa contestando ogni addebito e chiede l’autorizzazione alla chiamata in causa del suo promotore e della banca ove la polizza era stata intermediata per essere da quest’ultimi manlevata in caso di accertata responsabilità.

LA SOLUZIONE

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

© Riproduzione riservata

informazione