di Bianca Pascotto
La Corte di Cassazione torna a ribadire le caratteristiche del rapporto subagenziale e i requisiti necessari quanto indefettibili per ottenere l’indennità in caso di cessazione del rapporto che trova la sua disciplina esclusiva nell’art. 1751 del codice civile, salvo accordi migliorativi inter partes.
IL FATTO
Tizio, subagente dell’agenzia Zeta, nel giugno del 2009 presenta la lettera di dimissioni dopo aver assunto la nomina quale produttore di IV gruppo nel maggio dello stesso anno.
Cessato il rapporto, quantifica l’importo dell’indennità che viene contestata dall’Agenzia (nell’occorso Ina Assitalia).
Adito il Tribunale di Bologna, il giudicante respinge la domanda di Tizio che viene impugnata avanti alla Corte d’Appello felsinea, con due motivi d’appello entrambi respinti.
La Corte d’Appello, in adesione alla pronuncia del Tribunale, giudica infondate le ragioni di Tizio sostanzialmente per due motivi:
1) l’appellante non aveva dato prova delle due condizioni fondamentali previste dal comma 1 dell’art. 1752 c.c. ovvero (i) l’aver procurato nuovi clienti o incrementato la clientela esistente e (ii) l’avere il preponente continuato a ricevere sostanziali vantaggi dall’attività svolta dal subagente;
2) l’appellante aveva cessato il rapporto presentando dimissioni volontarie, pertanto, ai sensi del comma 2 dell’art. 1751 c.c. nulla gli era dovuto.
Non pago Tizio ricorre al Supremo Collegio.
LA SOLUZIONE
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