RCA

Parte Quarta
Cosa non va nella disciplina a tutela (si fa per dire) del terzo trasportato

Autore:  Marco Rossetti
ASSINEWS 330 – maggio 2021

  1. Un regalo indesiderato
    “Timeo Danaos et dona ferentes”, implorava disperato Laocoonte per dissuadere i troiani dall’introdurre in città l’insidioso cavallo. Non fu creduto, e sappiamo com’è andata a finire. Destino comune, del resto, a tutti i presaghi di sventura: gli uomini, infatti, assai più volentieri credono a ciò in cui sperano.Stesso destino è toccato a quanti – ed io tra loro – sedici anni fa, nel leggere l’inedito l’art. 141 cod. ass., presagirono che quella scombiccherata norma avrebbe dato luogo ad una lunga stagione di contrasti, incertezze e bizantinismi giurisprudenziali: così, puntualmente, è avvenuto e la stagione delle incertezze a distanza di tre lustri ancora non si è conclusa. Per illustrare questa triste vicenda, e dimostrare quanto sia urgente una modifica su questo punto del codice delle assicurazioni, ricorderò dapprima per sommi capi di quale tutela godesse il terzo trasportato sino al 2005; poi quale regole sono state introdotte dal codice delle assicurazioni; infine quali problemi queste regole hanno suscitato.
  2. Stavamo meglio quando stavamo peggio
    Fino al 2005 nel caso di sinistro stradale il trasportato a qualsiasi titolo poteva pretendere il risarcimento del danno da chiunque: dal proprio vettore, dal vettore del veicolo antagonista; dall’assicuratore del primo e dall’assicuratore del secondo. In tutte e quattro le ipotesi sopra previste il trasportato beneficiava della presunzione di colpa del vettore prevista dall’art. 2054, commi primo (nel caso di sinistro coinvolgente un solo veicolo), secondo (nel caso di sinistro coinvolgente due veicoli) o terzo.Nessun limite e nessuna distinzione era opponibile ai danneggiati: le suddette presunzioni potevano essere invocate nel caso di sinistro che avesse coinvolto 1, 10 o 100 veicoli; potevano essere invocate dalla vittima e dai suoi familiari, nel caso di lesioni gravi o morte; potevano essere invocate nei confronti dell’assicuratore della r.c.a., dell’UCI o dell’impresa designata dal Fondo di garanzia. Infine, vittima e familiari, se l’assicuratore del vettore o dell’antagonista avesse stipulato una polizza con un massimale superiore a quello minimo di legge, i danneggiati potevano invocare quest’ultimo massimale1. CONTENUTO A PAGAMENTO
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