di Giorgio Ambrosoli
Gli operatori economici rispondono di danno ambientale e la loro responsabilità è oggettiva, ossia non dipende da loro azioni od omissioni per colpa (dolo o negligenza). Per far valere la responsabilità oggettiva è sufficiente che sia stabilito un nesso di causalità fra il danno ambientale e l’attività professionale. Lo ricorda una comunicazione della Commissione europea pubblicata il 7 aprile scorso e che riguarda le linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno (2021/C 118/01).

Non è tuttavia possibile escludere che alcuni operatori svolgano le attività professionali senza l’autorizzazione necessaria o senza rispettare tutte le norme applicabili. Questo può essere il caso, ad esempio, delle persone che svolgono operazioni di gestione illegale dei rifiuti. La condotta illegale non comporta l’esclusione di questi operatori dall’ambito di applicazione della direttiva; se così fosse, si contravverrebbe al principio «chi inquina paga»: la direttiva è espressione di tale principio e deve essere interpretata alla luce dello stesso. Come ribadito dalla comunicazione la direttiva dovrebbe essere applicata alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o l’ambiente, e aggiunge che: «In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa Ue pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l’ambiente».

La direttiva 2004/35/Ce del parlamento europeo e del consiglio, del 21 aprile 2004, in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale mira a istituire un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. Una modifica adottata nel 2019 prevede che la Commissione europea elabori linee guida che forniscono un’interpretazione comune del termine «danno ambientale», come definito all’articolo 2 della direttiva

Le linee guida mirano ad affrontare nel modo più esaustivo possibile le difficoltà di interpretazione che si sono già presentate o che potrebbero ragionevolmente sorgere in futuro. A tal fine analizzano a fondo la definizione di «danno ambientale», in tutte le sue parti, soffermandosi soprattutto sulle considerazioni dettagliate che è possibile dedurre dalla formulazione e dal contesto giuridico e normativo, e facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che può contribuire a chiarire vari aspetti della definizione, direttamente o per analogia.

L’art. 2, punto 2, della direttiva 2004/35 definisce un «danno» come «un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente». Spetta alle autorità competenti individuare l’operatore che ha causato il danno ambientale o la minaccia imminente di danno.

Le linee guida sono state elaborate sotto la responsabilità esclusiva della Commissione, ma le stesse ci ricordano che solo la Corte è competente a interpretare autorevolmente il diritto dell’Unione.

L’art. 311 del dlgs n. 152/2006 (T.u. Ambientale), con le modifiche apposte dalla legge n. 97/2013, ha finalmente e pienamente adeguato la normativa italiana alla direttiva n. 2004/35/Ce, regolando l’intera materia del risarcimento del danno ambientale.

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