Lo ha stabilito l’ordinanza n. 9872 depositata il 15 aprile 2021 dalla sesta sezione civile della cassazione decidendo ancora una volta sulla responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del codice civile
di MR. OLIVIERO
Il caso
A seguito di una caduta sulle scale del municipio prive di nastri antiscivolo e in parte di corrimano, la danneggiata conveniva in giudizio il Comune per richiedere il risarcimento danni delle lesioni subite rilevando che la scala era «intrinsecamente ed oggettivamente insidiosa e pericolosa, perché non dotata dei requisiti minimi di sicurezza imposti anche dalla legge per la prevenzione di eventi dannosi». Considerando questo assunto sufficiente ad affermare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, «a nulla rilevando le precise dinamiche dell’evento». Per affermare i propri diritti contro la decisione della Corte d’Appello che ha riformulato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda, la lesionata ricorre in Cassazione.
La decisione della Cassazione
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