Mariafrancesca De Leo
Il Covid-19 e le conseguenti restrizioni imposte dai governi per fronteggiarne la diffusione hanno avuto un effetto dirompente sulle imprese di ogni settore, molte delle quali sono state costrette a interrompere le proprie attività commerciali. Gli esercenti di tutto il mondo, se titolari di polizze assicurative cosiddette business interruption, si sono rivolti alle proprie assicurazioni per attivare le relative coperture. In questo contesto, va guardato con attenzione l’approccio delle corti inglesi al problema: nel mondo assicurativo è, infatti, nota la rilevanza del diritto inglese, dal quale prendono forma le principali market practice di settore. Nel giugno 2020 la Financial Conduct Autority (Fca), l’autorità inglese che vigila anche sulle compagnie assicurative, ha avviato un’azione di accertamento preventivo nei confronti di alcuni assicuratori al fine di ottenere dei chiarimenti dai giudici inglesi circa la corretta lettura di alcune tipiche clausole delle polizze di business interruption (di diritto inglese) e valutare così l’estensione delle coperture assicurative nell’era della pandemia. Tra le varie questioni analizzate, uno dei temi più importanti era quello del nesso di causalità: in buona sostanza, sono i singoli contagi o sono i lockdown ad aver provocato i danni agli assicurati? La domanda è centrale nel determinare la copertura, o meno, dei danni subiti. Il principio largamente seguito nei tribunali (e sostenuto dagli assicuratori) era quello del «but for test», altrimenti detto, in Italia, della condicio sine qua non: l’evento assicurato deve essere la causa determinante il danno, altrimenti la copertura assicurativa non opera. Ebbene, nel gennaio 2021 la Corte Suprema si è pronunciata sull’interpretazione delle clausole, chiarendo che il principio del «but for test» non è adeguato per situazioni, come quelle dei danni da Covid, ove sussistono più cause determinanti il danno. Sulla base di tale generale indicazione, e a seconda del tipo e della formulazione delle clausole attivate, la Corte ha indicato che occorre verificare se l’assicurato ha diritto o meno alla copertura. Per esempio, per le clausole «disease» (malattia), la Corte ha concluso che i singoli contagi Covid sono da considerarsi tutte cause «ugualmente efficaci» delle restrizioni governative, sebbene nessun contagio da solo possa aver determinato il lockdown. Il singolo assicurato dovrà solo provare la sussistenza di un caso di Covid nella sua area per poter legittimamente attivare la copertura assicurativa da business interruption. Sarà interessante vedere se i principi espressi dalla sentenza Corte Suprema saranno recepiti anche altrove e se entreranno, sia pure indirettamente, nelle aule giudiziarie italiane. (riproduzione riservata)
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