Rimuovere le restrizioni all’accesso nelle gare di affidamento di servizi assicurativi. È questo quanto intende assicurare l’Anac (autorità nazionale anticorruzione) con il comunicato del 1° aprile 2020 sulle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi assicurativi.
L’intervento dell’Anac nasce da segnalazioni di criticità relative al possibile inquadramento di un rischio in un ramo assicurativo diverso da parte della regolazione nazionale rispetto alla classificazione del Paese di origine dell’operatore economico; alla nozione di «servizio analogo» richiamata nei bandi di gara che citano solo esperienze pregresse con amministrazioni nazionali; all’onere probatorio eccessivamente gravoso per le imprese straniere relativamente alla prova dei requisiti speciali di cui all’art. 83, dlgs 50/2016; alla richiesta di un fatturato sproporzionato rispetto al prezzo posto a base di gara e la richiesta di comprovare tale requisito mediante la presentazione di bilanci approvati e pubblicati secondo la normativa italiana; all’eccessiva aggregazione della domanda con riferimento a polizze assicurative che coprono rischi distinti. Si tratta di elementi che di fatto rendono eccessivamente gravosa la partecipazione delle imprese straniere a gare nel nostro paese. Di qui l’intervento dell’Anac che ha puntualizzato ad uso e consumo delle stazioni appaltanti italiane come si devono applicare le norme per non discriminare soggetti stranieri.
In primo luogo, l’Anac ha suggerito di ammettere al confronto competitivo anche le imprese di assicurazione estere, debitamente autorizzate ad operare in Italia, che autodichiarino ai sensi dell’art. 47, dpr 445/2000 il possesso del fatturato relativo allo specifico rischio oggetto dell’affidamento, sebbene quest’ultimo nel Paese di origine sia classificato in un ramo diverso rispetto a quello indicato negli atti di gara.
Per quanto riguarda il concetto di «servizio analogo» nel comunicato si è precisato che «deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato».
Su questo punto è stato chiarito che le imprese di assicurazione estere possono fornire, a comprova di quanto dichiarato, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico o la dichiarazione sostitutiva rilasciata da quello privato, in lingua italiana o in lingua originale con traduzione giurata in lingua italiana; Invece, «costituisce un onere probatorio eccessivamente gravoso per gli operatori stranieri la presentazione in lingua originale con traduzione giurata in italiano degli interi contratti stipulati in precedenza. Al riguardo, quindi, potrà essere ritenuta idonea una documentazione limitata agli elementi principali del negozio giuridico, dai quali possano desumersi con certezza i contraenti, l’oggetto e l’importo del contratto». L’Anac ha ricordato che il fatturato minimo annuo richiesto non può comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, e che l’aggregazione della domanda nel settore assicurativo è strettamente legata alla tipologia di rischio da gestire, che deve essere valutato nel singolo caso.
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