RC

Autore: Alessandro Calzavara
ASSINEWS 319 – maggio  2020   

La responsabilità dell’impresa preponente per fatto illecito di un subagente è stato argomento di un precedente articolo su questa Rivista a commento di una sentenza del Tribunale di Padova. In particolare si era affrontato il tema del nesso di occasionalità necessaria tra condotta illecita dei collaboratori (agenti subagenti, collaboratori in genere) e soggetti responsabili del danno subito dai terzi ove si verta in tema di “appropriazione indebita” di premi versati dai clienti, ma soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di vendita di polizze “fantasma” (vita, nella maggior parte dei casi) accompagnata dalla creazione di portafogli “paralleli” e di contabilità “occulte”.

Si prospettavano diverse situazioni e conclusioni:
• l’impresa non ha un effettivo controllo dell’agente in caso di portafoglio “parallelo” e quindi non risponde del suo operato
• per la medesima ragione l’impresa non risponde mai dell’operato del subagente perché il subagente non fa parte della sua struttura organizzativa, ma di quella di un diverso imprenditore e cioè dell’agente
• l’impresa quindi non risponde nemmeno nel caso di appropriazione da parte del subagente
• l’agente risponde sempre dell’operato del subagente ex artt. 1228 e 2049 c.c..

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